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Avvocati: partito il conto alla rovescia per l’assicurazione obbligatoria

Ci siamo, il countdown è iniziato! Mancano, infatti, pochissimi giorni all’entrata in vigore del Decreto del Ministero della Giustizia del 22 settembre 2016 – di attuazione della Riforma forense del 2012 – pubblicato sulla G.U. N. 238 dell’11.10.2016, in virtù del quale entro l’11 ottobre 2017 tutti gli avvocati dovranno aver stipulato una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile e degli infortuni che possono derivare dalla loro attività professionale; pena la cancellazione dall’albo.

Avvocati: partito il conto alla rovescia per l’assicurazione obbligatoria. Un passo indietro.

È il 22 aprile del 2016 quando entra in vigore il decreto del ministero della giustizia n. 47/2016 che fissa le nuove regole per l’accertamento dell’esercizio della professione forense in attuazione della l. n. 247/2012.

Una volta completato l’iter della regolamentazione ministeriale, per rimanere iscritti all’albo gli avvocati dovranno dimostrare di essere in possesso di sei requisiti, richiesti per “l’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente”.

 Tra questi l’avere in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge.

Ebbene, l’art. 2 del decreto, disciplinante le modalità di accertamento, prevede che il  Consiglio  dell’Ordine  circondariale,  ogni  tre  anni   a decorrere dalla sua entrata in vigore,  verificherà, con riguardo a ciascuno degli avvocati  iscritti  all’Albo, la sussistenza dell’esercizio della professione  in  modo  effettivo, continuativo, abituale e prevalente.

Precisando che i requisiti devono ricorrere congiuntamente, il decreto prevede la cancellazione dall’albo quando il COA territoriale accerta la mancanza dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente  della  professione  e l’avvocato  non  dimostra  la  sussistenza  di  giustificati   motivi oggettivi o soggettivi.

Sempre nel decreto viene evidenziato comunque che tale verifica  non sarà svolta per un periodo di cinque  anni  dalla  prima iscrizione all’Albo.

Avvocati: partito il conto alla rovescia per l’assicurazione obbligatoria. Responsabilità civile.

Polizza
Polizza

Soffermandoci sul requisito della polizza, si tratta di una duplice assicurazione: quella a copertura della responsabilità civile e quella a copertura degli infortuni.

In merito alla prima, l’assicurazione dovrà coprire la responsabilità civile dell’avvocato per tutti i tipi di danno – patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo e futuro –  che il professionista potrà causare, per colpa anche grave, a clienti e a terzi ( categoria dalla quale sono esplicitamente esclusi parenti e collaboratori) nello svolgimento dell’attività professionale.

Cosa si intende per svolgimento dell’attività professionale è presto detto, si tratta di: attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, e atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali; consulenza o assistenza stragiudiziali; redazione di pareri o contratti; assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazione o di negoziazione assistita.

L’assicurazione inoltre dovrà coprire anche la responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi commessi da praticanti, collaboratori, sostituti processuali e dipendenti nonché quella per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi.

In virtù dell’art. 2, è previsto che la polizza si stenda anche ai familiari del legale dovendo essere prevista, anche a favore degli eredi, l’obbligatoria retroattività illimitata e l’ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l’attività nel periodo di vigenza della polizza.

E, ancora, non sarà legittimo il recesso da parte dell’assicuratore, cui dovrà essere dedicata una specifica clausola, a seguito di denuncia di sinistro o del suo risarcimento, per tutta la durata del contratto e dell’ultrattività.

Per quanto concerne le fasce di rischio e i massimali il riferimento è al fatturato dei professionisti, singoli o associati, e comunque si va da 350.000,00 a 10 milioni. Il secondo comma dell’art. 3 specifica inoltre che in presenza di  franchigie  e  scoperti,  l’assicuratore  sarà comunque tenuto a risarcire il terzo  per  l’intero  importo  dovuto, ferma restando la facoltà di recuperare l’importo della franchigia o dello scoperto dall’assicurato che abbia tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del terzo.

Avvocati: partito il conto alla rovescia per l’assicurazione obbligatoria. La copertura contro gli infortuni.

La seconda polizza riguarda invece la copertura contro gli infortuni che possono malauguratamente colpire l’Avvocato o i suoi collaboratori, dipendenti e praticanti – che non abbiano già copertura INAIL – in conseguenza dell’attività professionale, anche al di fuori dei locali dello studio legale. Ovviamente la copertura riguarderà sia gli infortuni che causino la morte sia quelli che causino invalidità permanente e temporanea, nonché le spese mediche che si rendono necessarie.

Gli infortuni coperti sono quelli occorsi durante lo svolgimento dell’attività professionale e a causa o in occasione di essa, e pertanto anche quelli connessi agli spostamenti di lavoro.

Gli estremi delle polizze assicurative dovranno essere resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso l’Ordine al quale l’avvocato e’ iscritto e presso il  Consiglio  nazionale  forense,  e andranno pubblicati sui rispettivi siti internet.

Circa un anno fa il presidente di Cassa Forense aveva dichiarato: “Meno della metà degli avvocati ha una Rc professionale e pochissimi hanno una polizza infortuni”. È evidente come ormai la situazione sia cambiata del tutto, rimanendo, ormai, da un lato, gli ultimi ritardatari intenti a vagliare quanto offerto dal mercato e dall’altro chi, non avendo la possibilità di stipulare alcuna polizza, si è già  rassegnato alla possibilità di essere cancellato.

Iolanda Giannola

 

 

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