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“Sentite condoglianze….le offro i miei servizi legali!”

Decoro e dignità della professione. Formula di stile o punto cardine del Codice Deontologico Forense? Il dibattito è aperto. Fatto è che offerte, servizi sottocosto, pubblicità ai limiti della decorosità, sono ormai prassi abitualmente poste in essere da molti avvocati italiani per acquisire nuova clientela e nuovi incarichi professionali.

Il CNF (Consiglio Nazionale Forense), con la pronuncia n. 130 del 21 novembre 2017, ha sanzionato la condotta, ritenuta indecorosa e lesiva del principio di leale concorrenza, di un avvocato di Tivoli.

La vicenda, curiosa e disdicevole al contempo, è stata chiaramente descritta dalla sentenza del CNF: a seguito di un omicidio stradale avvenuto nel centro abitato di Roma, provocato da un’automobilista in stato di ebbrezza, un avvocato, poi sottoposto per tali fatti a procedimento disciplinare, aveva inviato un telegramma alla famiglia della vittima, con il quale manifestava il cordoglio per la morte dell’amico, porgendo le sue condoglianze ed offrendo contestualmente la propria assistenza legale ai familiari con ogni indicazione di recapiti ed indirizzi.

L’avvocato autore del telegramma non conosceva la famiglia né al vittima ed era risultato che l’unico motivo delle condoglianze fosse stato l’accreditamento presso la famiglia della vittima, scossa dal lutto, per ottenere l’incarico della gestione della pratica risarcitoria nei confronti del responsabile del sinistro e dell’assicurazione.

Per tali fatti, il legale veniva sottoposto a procedimento disciplinare che si concludeva con la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione forense per sei mesi.

Secondo il CNF, innanzi a cui era stata proposta impugnazione, l’invio del telegramma, da cui si poteva evincere l’inesistenza di alcun rapporto di conoscenza con la famiglia e la pubblicizzazione della propria attività, era di per sé sintomatico della volontà dell’incolpato di acquisire un nuovo rapporto di clientela, con una tempistica e con modalità sicuramente non conformi a correttezza e decoro professionale.

L’illecito disciplinare configurabile sarebbe la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro e la violazione dell’art. 37 del codice deontologico che prevede il “divieto di accaparramento della clientela”.  A parere del CNF, tuttavia, la sanzione applicabile per tale illecito non sarebbe al sospensione ma la più mite sanzione della censura.

Martina Scarabotta

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