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Specializzazione penalisti in “sottosettori”? No grazie!

Specializzazione penalisti in “sottosettori”? No grazie!

E’ ancora tempo di professione e cosi, dopo aver parlato di specializzazione forense in ambito civilistico, è giusto occuparsi di specializzazione in materia penalistica: non sia mai che i colleghi penalisti si sentano trascurati!

E allora vediamo cosa è successo …

Specializzazione penalisti in “sottosettori”? No grazie!L’emendamento che ha fatto discutere

Con l’emendamento n. 4768/II/1 presentato alla Legge di Bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2018 si è cercato di modificare l’art. 9 della Legge di Ordinamento forense, introducendo per la materia penale, quattro “sottosettori” di specializzazione: “diritto penale minorile, diritto penale dell’ambiente, diritto penale dell’impresa e diritto dell’esecuzione penale”.

Ciò, in netto contrasto con il Regolamento ministeriale dell’agosto 2015, nel quale, era stato stabilito che per la materia penale vi fosse un ambito unitario di specializzazione in quanto inscindibilmente collegato al rito.

Motivo, questo, per il quale l’Unione Camere penali ha provveduto ad inviare al Ministro della Giustizia, al Presidente della Commissione Bilancio della Camera e alla Presidente della Commissione Giustizia della Camera, messaggi con cui indicava la propria contrarietà all’emendamento, sia nel metodo che nel merito.

Specializzazione penalisti in “sottosettori”? No grazie! Le doglianze dell’Unione Camere penali

specializzazione
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Circa il metodo veniva evidenziato come l’emendamento fosse inammissibile  essendo stato inserito in una Legge di Bilancio senza alcun  collegamento con la stessa e senza alcun approfondimento e dialogo con i soggetti interessati.

Circa il merito veniva evidenziato come un tale emendamento avrebbe comportato l’impossibilita per moltissimi avvocati penalisti di specializzarsi, stante la peculiarità dei “sottosettori” prospettati e come  nessuno avesse posto in discussione la necessità di una specializzazione indivisa per il settore penale, fondamentale per garantire i parametri di effettività nell’esercizio della professione forense. Veniva inoltre ricordato come già parte dei penalisti aveva intrapreso il percorso per la specializzazione, sulla base del Regolamento del 2015.

Ebbene, a pochi giorni dalle imminenti feste l’Unione Camere penali può cominciare a brindare: a fronte delle argomentazioni, ritenute vincenti, la Commissione Bilancio della Camera non ha potuto che dichiarare l’inammissibilità dell’emendamento n. 4768/II/1.

Iolanda Giannola

 

 

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