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Il danno esistenziale, tra dottrina e giurisprudenza

Nella società in cui viviamo abbiamo dei diritti inalienabili. Sono i diritti che ciascun essere umano possiede e che devono essere rispettati.

L’uomo ha diritto alla vita, alla libertà individuale e di opinione, di stampa, di riunione, di associazione, alla libertà di religione e a cambiare la propria religione, ad un giusto processo, ad un’esistenza dignitosa, all’autodeterminazione, all’uguaglianza morale e giuridica, a partecipare alle scelte della propria comunità locale e della comunità italiana in genere, il diritto all’istruzione, alla salute, alla giustizia, al riconoscimento del valore di ogni lavoro e la tutela di tutti i lavoratori, al riconoscimento della funzione essenziale della famiglia. Sono diritti inalienabili anche il diritto di voto e alla  privacy. Le attività umane, così connotate e come libera espressione della personalità umana sono diritti sanciti dalla Costituzione e sono garantiti.

Il danno esistenziale: la giurisprudenza

Il danno esistenziale si configura nel momento in cui tali diritti vengono lesi. Si tratta di un danno arrecato all’esistenza che lede o peggiora la qualità della vita. La giurisprudenza riferita a tale danno è recente, sebbene si riferisca ad una sentenza del novembre del 1986 che non riportava testualmente la dicitura del danno esistenziale. Si parla di danno esistenziale con le sentenze 8828 ed 8827 del 31 maggio 2003 della Corte di Cassazione e con la sentenza  n. 233 dell’11 luglio 2003 della Corte Costituzionale. Con sentenza n. 19963 del 30 agosto 2013 la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito il diritto a un indennizzo a titolo di danno esistenziale per chi dopo un incidente riporta una grave disabilità tale da compromettere la vita di relazione. Sino ad arrivare al 2016, anno in cui la Cassazione, sez. III, 19 con sentenza del ottobre 2016 n. 21059 stabilisce il danno esistenziale ad un militare che durante una pausa tra un turno e l’altro del servizio di leva, era salito su una piattaforma di un radar e, a causa del crollo del parapetto, era caduto da un’altezza di circa 4 metri. Il danno, creando una disabilità e la conseguente alterazione della libera scelta di vita, incide sul piano relazionale, pertanto la legge deve garantire il diritto al risarcimento per i danni cagionati.

Il danno esistenziale fa rinunciare ad occasioni felici

Quindi il principio che determina il danno esistenziale è la tutela del valore della persona in sé, garantita attraverso il più ampio riconoscimento dei suoi diritti costituzionali. Il danno esistenziale inficia la qualità della vita, fa rinunciare ad occasioni felici, alle aspirazioni che si avevano prima del danno e a quanto poteva essere realizzato nella vita e non si è potuto fare a causa di ciò che è accaduto. La quotidianità e le prospettive future vengono sconvolte e si configura l’impossibilità di accedere a tutte le azioni, agli intrattenimenti e alle attività tipiche che realizzano la persona.

danno
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 Tutti i danni esistenziali devono essere risarciti o si deve seguire un criterio di gravità degli stessi?

I danni gravi si possono facilmente individuare facendo riferimento ai diritti costituzionali, ma può capitare di estremizzare le situazioni e fare passare per danni esistenziali anche danni di minore entità che non devono essere risarciti. I danni morali, non risarcibili in sede civile, venivano fatti passare come danni alla salute. Nel tempo tale eventualità si è verificata, tanto che prima del 2000 alcune sentenze stabilivano il risarcimento per danni singolari, come il danno “cagionato ad una persona anziana a seguito dell’uccisione del gatto, ravvisabile nell’aritmia cardiaca e nell’angoscia in cui la vecchietta versava a seguito della morte” o altri danni insoliti e curiosi come la gravidanza indesiderata procurata ad una paziente che voleva subire un intervento di sterilizzazione identificata dal Tribunale come lesione del diritto assoluto ad una procreazione cosciente e responsabile, oppure il danno subito da un lavoratore licenziato ingiustamente, consistente non in un danno psichico o patrimoniale, ma nella “violazione della dignità umana, direttamente risarcibile prescindendo da una effettiva diminuzione patrimoniale del soggetto leso o dalla esistenza di un danno morale”.

Il danno

Alla fine degli anni ’90, grazie a Paolo Cendon, si afferma il principio di danno esistenziale ampliando il concetto di danno alla salute e, anche se non è chiaro quale sia il criterio da utilizzare per quantificare tale tipologia di danno alla persona, dal 2000 in poi la casistica dei danni risarcibili si è ampliata ratificando i danni sopra descritti in un elenco. Il danno arrecato all’esistenza, a prescindere dagli indennizzi, non si potrà mai dimenticare. Così affermava  una giovane Juliette Binoche, nei panni di  Anna Barton nel film del 1992 “Il danno” con Jeremy Irons: “Ricordatelo, chi ha subito un danno è pericoloso, sa di poter sopravvivere”.

Selene Grimaudo

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