Shopping Cart

La frode informatica, una figura autonoma di reato

Salami tecniques, logic bomb, trap door. Nomi di videogiochi? No, tecniche per la commissione di crimini informatici. Il nostro ordinamento sanziona tali condotte con l’art. 640 ter del codice penale, che disciplina la frode informatica.

Frode informatica, ratio ed origine

Gli strumenti informatici e telematici, se correttamente usati, facilitano la vita quotidiana, accorciando distanze e diminuendo i tempi di realizzazione di molte attività. Gli stessi strumenti però, possono divenire mezzi nuovi per aggredire beni giuridici già tutelati dal nostro ordinamento. E’ ciò che accade con i crimini informatici.

L’emersione del fenomeno della criminalità informatica ha quindi posto il legislatore ad un bivio: applicare a tali reati delle fattispecie già esistenti o coniarne di nuove?

Con la legge n.547 del 1993, si è optato per questa seconda soluzione, introducendo nel nostro Codice Penale il reato di frode informatica, all’art. 640 ter.

Il nostro ordinamento, all’art. 640 ter c.p., punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro «chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno».

Il bene giuridico che la norma in esame mira a tutelare è, senza dubbio, il patrimonio del soggetto danneggiato, ma  anche la regolarità del funzionamento dei sistemi informatici e la riservatezza connessa alla loro utilizzazione.

Il reato in questione è un reato comune, infatti può essere commesso da chiunque. La particolare qualificazione di operatore del sistema, rileva al comma 2 dell’art 640 ter c.p., in quanto configura una aggravante, nel caso in cui questi abbia agito abusando della sua qualità.

In tema di aggravanti, l’art. 9, co. I, lett. a), della legge, 15 ottobre 2013, n. 119 , ha modificato l’art 640 ter c.p., inserendo al comma 3, una aggravante, che prevede un autonomo quadro edittale -reclusione da due a sei anni e multa da euro 600 ad euro 3.000- nel caso in cui il fatto e’ commesso con furto o indebito utilizzo dell’identita’ digitale in danno di uno o piu’ soggetti. – Particolarmente incisiva, in materia di responsabilità penale degli enti, si rivela la parallela modifica dell’articolo 24-bis, comma 1, del Dlgs 231/2001 con l’inserimento nel catalogo dei delitti che danno luogo a responsabilità delle persone giuridiche dell’ aggravante in questione.

Frode informatica: la condotta tipica

La condotta incriminata, dunque, consiste nell’alterare il funzionamento di un sistema informatico o nell’intervenire senza diritto su dati informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico.

Per sistema informatico si intende un sistema di apparecchiature idoneo al trattamento informatico dei dati, comprendente sia il software sia l’hardware.

Con riferimento alla alterazione del funzionamento del sistema informatico o telematico, la casistica giurisprudenziale è ampia e variegata.

Rientrano in questa tipologia gli illeciti prelievi compiuti con carte falsificate, come stabilisce la Cassazione con la sentenza 41777 del 30 settembre 2015 ,che richiama la sentenza 17748 del 6 maggio 2011 «È ravvisabile il reato di frode informatica (articolo 640-ter del Cp) nella condotta di chi, attraverso l’utilizzazione di carte falsificate e la previa artificiosa captazione dei codici segreti di accesso (Pin), penetri abusivamente all’interno dei vari sistemi bancari, alterando i dati contabili, mediante ordini abusivi di operazioni bancarie di prelievo di contanti attraverso i servizi di cassa continua».

Ed ancora le c.d. slot machine “truccate”: «Risponde di frode informatica il responsabile di una sala giochi che, in concorso con il concessionario del pubblico servizio, manomette l’apparecchio elettronico destinato a semplici “giochi di abilità”, trasformandolo in slot machine, così evitando il versamento della maggiore imposta del 13,5% spettante all’Erario sugli apparecchi dotati di “aleatorietà”». Così la Cassazione, sezione seconda, con sentenza 18909 del 30 aprile 2013.

La giurisprudenza ha invece inquadrato come intervento senza diritto su dati, informazioni e programmi la condotta del dipendente dell’Agenzia delle Entrate che, in qualità di addetto al sistema operativo, modificava le situazioni contributive, riducendo il debito o aumentando il credito di vari contribuenti. Cfr., Cassazione, Sezione Seconda, sentenza n. 13475 del 06 marzo 2013.

Rientra nella fattispecie in esame, anche la creazione ab origine di un programma predisposto alla commissione di frodi, mediante il c.d. salami tecniques. Mediante un programma appositamente creato, vengono accreditate in un conto corrente bancario, piccolissime decurtazioni apportate mediante arrotondamenti per difetto sugli interessi di moltissimi ignari correntisti.

La frode informatica è una tipologia di truffa?

Dalla lettura del testo normativo si evidenziano subito numerosi punti di contatto con il reato di truffa, di cui all’art. 640 c.p., primo tra tutti il procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno.

Parte della dottrina quindi, stigmatizzando questo dato, ha ritenuto di dover negare autonomia alla frode informatica, considerandola semplicemente una «versione tecnologicamente aggiornata della truffa».

Tale assunto sembrerebbe avere l’avallo della giurisprudenza, che afferma che « il reato di frode informatica si differenzia dal reato di truffa perché l’attività fraudolenta dell’agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui difetta l’induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema. Di conseguenza, anche la frode informatica si consuma nel momento in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui; con la particolarità, peraltro, in conseguenza del tipo particolare di condotta posta in essere con la truffa informatica, che con la manipolazione del sistema informatico l’agente consegue in simultanea il doppio risultato del proprio profitto ingiusto e della causazione del danno per il titolare del sistema» (Cfr. Cassazione, sezione terza, n. 23798 del 15/6/2012).

Davvero la frode informatica non è nient’altro che una ipotesi peculiare di truffa? Scopriamolo assieme.

L’autonomia della frode informatica

E’ innegabile che tra i due reati sopra menzionati vi siano molteplici punti di contatto, tuttavia ciò non basta per negare autonomia alla fattispecie della frode informatica.

Analizzando gli articoli 640 e 640 ter c.p., oltre alle simmetrie, saltano agli occhi anche delle differenze. La frode informatica è un reato a forma libera: il legislatore ha scelto di non vincolare le modalità realizzative, questo per salvaguardare la possibilità di applicare la norma in questione a nuove forme delittuose, senza violare il principio di determinatezza. La truffa invece prevede una condotta a forma vincolata, si prevede infatti la messa in opera di artifizi e raggiri.

Un’altra differenza importante è l’assenza, nel reato di frode informatica, del c.d. evento intermedio dell’induzione in errore del soggetto passivo, presente invece nella truffa. Tale differenza trova la sua origine nella diversa modalità di aggressione: mentre per la truffa è necessaria la cooperazione della vittima (soggetto passivo del reato che viene indotto in errore), nella frode informatica manca l’elemento della induzione in errore. La frode informatica si verifica infatti con una “aggressione unilaterale” al sistema informatico.

Qui la linea di demarcazione tra la truffa e la frode informatica: se l’ingiusto profitto ed il conseguente danno derivano, in via immediata, dall’alterazione del sistema informatico si ha frode informatica. Se, invece, tali elementi non sono conseguenza diretta dell’alterazione del sistema informatico ma si realizzano soltanto se il soggetto passivo pone in essere un atto di disposizione patrimoniale, si configura la truffa.

Alla luce di quanto sopra esposto, è evidente come la frode informatica costituisca una fattispecie autonoma di reato.

Maria Rosaria Pensabene

Ultimi articoli

I LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEL DIALOGO DELLE ALTE CORTI
I LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEL DIALOGO DELLE ALTE CORTI
IL SALARIO MINIMO GARANTITO: TRA SPERANZE, UTOPIE E REALTÀ
AI Act. Rischi e prospettive sui diritti fondamentali.

Formazione Professionale per Avvocati
P.Iva: 07003550824

Privacy Policy | Cookie Policy

Partner