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Illegittima l’esclusione degli stranieri: Il tribunale di Firenze blocca il Concorso 800 assistenti giudiziari

Illegittimo il limite posto per l’accesso dei cittadini privi della cittadinanza italiana al Concorso 800 assistenti giudiziari

Qualche giorno fa, il Tribunale del Lavoro di Firenze ha ordinato la sospensione del concorso 800 assistenti giudiziari, indetto dal Ministero della Giustizia lo scorso 18 novembre, per permettere ai cittadini comunitari e agli extracomunitari di partecipare alla prova preselettiva del predetto concorso ovvero riammettere gli stessi alle prove preselettive e, se superate, alle prove scritte.

Il Tribunale, infatti, ha ritenuto illegittima la discriminazione posta dall’articolo 3 del bando nella parte in cui richiede quale requisito partecipativo necessario il possesso della cittadinanza italiana.

La questione è nata a seguito di un ricorso presentato da una cittadina albanese in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando meno quello relativo alla cittadinanza. L’amministrazione resistente ha contestato la sussistenza del fumus del diritto fatto valere dalla ricorrente, sulla base di diverse disposizioni nazionali, tra le quali la disposizione prevista dal d.lvo 165/2001 che ha riconosciuto l’accesso agli impieghi pubblici ai cittadini comunitari quando non implichino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, o attengono alla tutela dell’interesse nazionale.

Tuttavia, l’Amministrazione, proprio sulla base di questa disposizione, ha affermato che per l’accesso ai ruoli del Ministero di Giustizia, la richiesta del requisito della cittadinanza costituisce espressione di un potere statutale discrezionale non rientrante tra i diritti fondamentali posti a tutela dell’assunzione alle dipendenze di una P.A.

Questi argomenti non hanno però convinto i giudici, i quali hanno ravvisato comunque le esigenze cautelari, precisando che, “il requisito della cittadinanza per l’accesso al lavoro nella pubblica amministrazione previsto da norme nazionali di diverso rango ha subito restrizioni derivanti dal processo di integrazione europea, dal principio di libera circolazione all’interno dell’Unione e di non discriminazione, sulla base della nazionalità, tra i lavoratori degli stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione, le condizioni di lavoro (art. 45 TFUE ex 39 TCE).”

Il Tribunale di Firenze, ha ritenuto quindi necessario conformarsi all’interpretazione comunitaria, e valutare in concreto e non astrattamente se un determinato posto presso la P.A. costituisce o meno esercizio di pubblici poteri. Nello specifico, spiegano i magistrati,  la figura professionale di assistente giudiziario, “pur comportando la partecipazione obbligatoria al funzionamento dell’Amministrazione della giustizia non costituisce comunque partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri in quanto i contatti con l’autorità giudiziaria lasciano inalterati i poteri di valutazione e decisione di stretta pertinenza di quest’ultima”.

Il Tribunale ha  inoltre ritenuto che nel caso di specie sussistesse anche il periculum in mora cioè il pericolo imminente ed irreparabile che il tempo necessario allo svolgimento del giudizio di merito pregiudichi in maniera irreparabile il diritto, ordinando così la sospensione del concorso.

Altro profilo controverso che in questi giorni ha aperto la strada a discussioni e perplessità è quello relativo alla competenza del giudice adito.

Il Tribunale di Firenze, ha ammesso la propria competenza nonostante il comportamento discriminatorio dedotto consista nella emanazione di un atto amministrativo.

Secondo il Tribunale di Firenze, infatti, la giurisprudenza di legittimità, il quadro normativo costituzionale, sovranazionale ed interno, configura il diritto a non essere discriminati come un diritto soggettivo assoluto, la cui tutela è espressamente devoluta alla cognizione del giudice ordinario.

Ebbene, il Ministero della Giustizia ha reagito alla improvvisa sospensione del concorso proponendo reclamo avverso la suddetta l’ordinanza.

Bisogna adesso attendere il 6 giugno per conoscere l’esito del giudizio di merito del Tribunale il quale deciderà se accogliere il reclamo, disponendo la prosecuzione del concorso, ovvero rigettare lo stesso disponendo la riammissione in termini per la presentazione della domanda per i cittadini comunitari e stranieri rientranti in una delle categorie previste dall’art.3 del d.lvo n. 165/2001 e la partecipazione per gli stessi alle prove concorsuali.

 

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