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Caso Consip: nessun tentativo di inquinamento delle prove

Nessun inquinamento delle prove se gli indagati concordano una versione comune da fornire al PM

Non esiste, dunque, il pericolo di inquinamento delle prove. La Corte di Cassazione ha ritenuto che i passaggi motivazionali dedicati alla disamina del pericolo di inquinamento probatorio sono privi di una valutazione prognostica riferita all’attività di indagine in corso.

Questo è quanto emerge dalla recente sentenza 36879/2017. Non genererebbe ostacolo alle indagini il tentativo di degli indagati di difendersi adottando la strategia di concordare una versione comune; anche se ciò sarebbe accaduto all’indomani delle perquisizioni da parte degli organi di P.G.

Il tutto in riferimento alle recenti inchieste Consip concentrata sugli appalti di pulizie all’ospedale Cardarelli, dove era interessata anche la Romeo gestioni.

Caso Consip: lecito accordo per una difesa comune

La strategia adottata da Alfredo Romeo (nella fattispecie del caso), seppur “censurabile sul piano della lealtà processuale, può non essere estranea alla natura ed efficacia anche difensiva dell’interrogatorio”.

Questo dettato dal fatto che il pericolo per la genuinità delle indagini non può esaurirsi nella generica ed esclusiva ragione legata all’eventualità che l’indagato prepari una strategia difensiva concordandola con gli altri indagati.

L’emersione di un interesse a far sorgere una linea difensiva comune non costituisce pericolo per la genuinità della prova. Neanche la predisposizione dell’indagato a fornire una versione dei fatti diretta a sminuire l’attendibilità di quanto dichiarato può turbare le indagini. Le azioni portate avanti dagli indagati rientrano nelle attività di esercizio del diritto di difesa.

Diverso sarebbe se risultasse il manifesto intento di interferire con le indagini e il tentativo di inquinare la genuinità delle prove. In questo caso però il pericolo dovrebbe essere concreto e dovrebbe essere riscontrato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere che l’indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca. Inoltre il “pericolo concreto” deve porsi in riferimento dell’indagato in persona e non di altri soggetti. Ciò anche se strettamente connessi ad esso.

Ne segue, dunque, che la motivazione circa il pericolo di inquinamento probatorio, emersa durante le indagini sul Caso Consip, sono da ritenersi del tutto carenti.

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Sabrina Arnesano

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