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Allattamento durante i concorsi pubblici: la sentenza del CGA diventa giurisprudenza

Allattamento durante i concorsi pubblici: la sentenza del CGA diventa giurisprudenza

Le neomamme che vogliono partecipare a concorsi pubblici e hanno l’esigenza di allattare possono richiedere una procedura personalizzata: a stabilirlo il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con la recente sentenza n. 163/2017 del 7 aprile, relativa al ricorso presentato da una neomamma, rappresentata e difesa dagli Avvocati Francesco Stallone, Francesco Leone e Simona Fell.

Allattamento durante i concorsi pubblici: i fatti

Tra i partecipanti dei test d’ammissione in Professioni sanitarie a Palermo, nel 2014, era presente una neomamma con un neonato con qualche giorno di vita.

Considerati i bisogni fisiologici del bambino, la mamma aveva fatto richiesta, anche a mezzo PEC, alla Commissione esaminatrice di poter ottenere un trattamento personalizzato che le consentisse di allattare. In particolare, per soddisfare le esigenze del poppante, aveva chiesto di poter andare in bagno durante lo svolgimento del test, “scortata” da una commissaria che ne accertasse la buona fede.

La Commissione è rimasta silente e, durante il concorso, non ha consentito una procedura di buon senso. Anzi, a suscitare l’indignazione della giovane, la proposta avanzata proprio dai membri di quella stessa Commissione: per non arrecare danni agli altri partecipanti al test e per una questione di par condicio, la neomamma avrebbe potuto allattare davanti agli occhi di tutti, nella stessa aula in cui si stava svolgendo il concorso. Imbarazzata, la donna sceglieva di ultimare quanto prima la prova per poi soddisfare il bisogno del figlio.

Allattamento durante i concorsi pubblici: i motivi del ricorso

La proposta della Commissione però non prendeva in considerazione alcuni elementi cruciali: innanzitutto, quella di tipo sanitario, in base alla quale si dà il caso che un bambino con pochi giorni di vita non potesse stare a contatto contemporaneamente con i tantissimi partecipanti al concorso; tra l’altro, piangendo, il piccolo avrebbe disturbato il normale svolgimento della prova; inoltre, l’obbligo di dover mostrare il seno nudo in pubblica piazza costituiva un fattore di disturbo.

Tra le motivazioni del ricorso, particolare rilievo assumono la violazione degli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione e violazione del principio di parità di trattamento nella partecipazione ai concorsi pubblici, deducendo di aver chiesto alla Commissione l’adozione di un trattamento personalizzato, che le consentisse di uscire dall’aula durante lo svolgimento della prova al solo fine di allattare il proprio figlio neonato, naturalmente in modo da garantire la par condicio con gli altri candidati; ma che la Commissione ha illegittimamente respinto la sua richiesta e che ciò non le ha consentito di svolgere la prova con la necessaria serenità e concentrazione.

Allattamento durante i concorsi pubblici: l’esito

Se dal punto di vista processuale, il TAR di Palermo aveva ottenuto la meglio, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia accoglie il ricorso dichiarando cessata la materia del contendere.

«Si tratta di una sentenza definitiva che fa giurisprudenza – dichiarano gli Avvocati Leone e Fell, che hanno seguito il caso -. Da un lato, bacchetta il TAR di Palermo e la P.A., dall’altro, nel pieno rispetto dell’art. 3 della Costituzione sull’uguaglianza, per la prima volta il giudice amministrativo riconosce il diritto delle neomamme di poter partecipare ai concorsi pubblici».

«La sentenza – concludono i legali- costituisce un monito, un’arma a disposizione che obbliga l’Amministrazione a trovare soluzioni diverse per esigenza personali diverse. La sentenza n. 163/2017 fa, di fatti, il punto della situazione e accoglie le tesi giuridiche sostenute dallo studio degli avvocati Leone Fell creando un monito per situazioni similari».

Eloisa Zerilli

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