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È ammissibile il “doppio” ruolo del R.u.p. nelle gare d’appalto?

In una procedura ad evidenza pubblica, se il Responsabile unico del procedimento (R.u.p.) svolge la funzione di progettista integrale dell’opera e successivamente anche il ruolo di giudice dell’anomalia dell’offerta vi è incompatibilità?

La “commistione” di ruoli non pregiudica la gara d’appalto. È quanto affermato dal Consiglio di Stato con la recente pronuncia n. 3646 del 24 luglio 2017.
Non sussiste alcuna forma di incompatibilità tra le varie funzioni ricoperte, che, invece, « attiene ad un rischio di crisi nella posizione di terzietà di soggetti… il R.u.p. (progettista o meno che sia) non è chiamato a valutare la bontà del progetto posto a base di gara, bensì la rispondenza delle altrui offerte ai parametri ivi formulati ».
Al riguardo, il legislatore ha rimesso al R.u.p. la valutazione in ordine al soggetto cui affidare la verifica dell’offerta economica.
Egli può discrezionalmente ritenere sufficienti e adeguate le competenze degli uffici e organismi della stazione appaltante.
Ovvero può determinarsi nel senso della necessità di un nuovo coinvolgimento della commissione aggiudicatrice anche per tale fase.

IL CASO ESAMINATO DAL G.A.

Come ha precisato il Consiglio di Stato,  l’aver proceduto direttamente il R.u.p. alla verifica di anomalia non può costituire ex se un vizio di legittimità della procedura.
Invero, il giudizio compiuto dal R.u.p. in sede di valutazione dell’anomalia di un’offerta riguarda solo tale offerta e non la validità del progetto posto a base di gara.
Tale validità – in assenza di altri vizi procedurali – è data per acquisita.
Di conseguenza, il suo giudizio si limita alle soluzioni proposte dai vari offerenti, che con tale progetto di base devono risultare coerenti.

Iacopo Correa

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