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Giurisdizione amministrativa per le procedure selettive di incarichi nella P.A.

Un po’ di chiarezza sull’individuazione della giurisdizione delle procedure selettive volte alla costituzione di rapporti collaborativi con la P.A.
È quella generale amministrativa di legittimità, in quanto la posizione dei candidati, in ordine allo svolgimento e regolarità delle procedure, si configura come di mero ed esclusivo interesse legittimo.

GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA PER LE PROCEDURE SELETTIVE: IL CASO ESAMINATO

È quanto affermato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1176 del 15 marzo 2017.
Con decreto del Direttore dell’Agenzia per la coesione territoriale è stato individuato un esperto cui conferire incarico di collaborazione.
L’Agenzia ha inteso avvalersi di personale assunto con l’utilizzo di contratti di lavoro per specifici compiti collegati all’attuazione dei suoi programmi.
Tale strumento è legittimo in virtù di una specifica regolamentazione delle procedure per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo.
Nel caso de quo, la natura e la struttura della procedura è apparsa riconducibile alle ordinarie procedure amministrative di selezione del personale.
Non è rilevato che si sia trattato di conferimento di un incarico di collaborazione riconducibile allo schema delineato dall’art. 7 comma 5 del d.lgs. n. 165/2001.
La norma richiamata consente il conferimento di «…incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti…».

GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA E INTERESSE LEGITTIMO PER LE PROCEDURE SELETTIVE

Il Supremo Consesso ha statuito sulla giurisdizione per una procedura selettiva di incarico pubblico.
Il Giudice di prime cure aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione amministrativa.
Il T.A.R., infatti, ha ritenuto gli atti impugnati inerenti ad una selezione per il conferimento di un incarico professionale a termine.
Quindi, non sarebbe stata conseguita la costituzione di un rapporto di pubblico impiego contrattualizzato.
La selezione – di tipo concorsuale – ha avuto ad oggetto la formazione di graduatoria da cui attingere per il conferimento di incarichi di collaborazione.
In essa si esplicano valutazioni discrezionali a fronte delle quali i candidati possono far valere esclusivamente posizioni di interesse legittimo.
L’art. 63 comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001, in particolare, riserva al giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle P.A.
Inesatto il richiamo alla norma con conseguente errata l’attribuzione al G.O. della giurisdizione in materia.

LE SEZIONI UNITE SULLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA PER LE PROCEDURE DI SELEZIONE DI INCARICHI NELLA P.A.

Il Collegio non ha condiviso l’orientamento del T.A.R.
Ciò in quanto, sull’affermazione della giurisdizione amministrativa, vi sono stati altri arresti giurisprudenziali (cfr. Cons. Stato, n. 2429/2016).
In ordine all’affermazione della giurisdizione amministrativa è stata richiamata, in particolare, l’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13531 del 1° luglio 2016.
La Suprema Corte ha posto l’accento sul concetto di “assunzione” di dipendenti della p.a., ex art. 63, comma 4, d.lg. n. 165 del 2001.
Esso va interpretato con equiparazione tra lavoratori subordinati e lavoratori parasubordinati cui vengano attribuiti incarichi volti a realizzare identiche finalità.
Dunque, appartiene alla giurisdizione del G.A. la controversia relativa ad una procedura concorsuale volta al conferimento di incarichi ad esperti ex art. 7, comma 6, d.lg. n. 165 cit.
In particolare, mediante contratti di natura diversificata che servono a far fronte alle medesime esigenze cui ordinariamente sono preordinati i lavoratori subordinati della pubblica amministrazione.

Iacopo Correa

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