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Guide turistiche: la liberalizzazione della professione nella storica sentenza del TAR

Le guide turistiche abilitate in Italia potranno operare liberamente in tutto il territorio italiano ed europeo, senza necessità di abilitazioni territoriali.

Ciò è possibile a seguito della sentenza del TAR del Lazio del 24 febbraio 2017 che ha accolto il ricorso presentato da alcune guide turistiche contro il Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo per ottenere l’annullamento del decreto ministeriale dell’11 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2016, sulla “individuazione dei requisiti necessari per l’abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e procedimento di rilascio dell’abilitazione”.

Guide turistiche: le noti dolenti del decreto ministeriale impugnato

Due le noti dolenti del decreto ministeriale tanto odiato dalle guide turistiche e finalmente cancellato.

In primis, il decreto ministeriale vietava alle guide turistiche abilitate dopo il 12 marzo 2016 la libertà di prestazione dei servizi, anche in via temporanea e occasionale, nell’ambito dei siti turistici posti al di fuori del proprio ambito territoriale, provinciale o regionale, di  appartenenza ed abilitazione.

In secondo luogo, il decreto introduceva un nuovo esame di abilitazione per esercitare la professione di guida turistica nell’ambito di specifici siti di particolare rilevanza culturale individuati dallo stesso ministro con un decreto precedente.

Con il ricorso è stata lamentata la violazione di alcuni diritti fondamentali enunciati dalla Costituzione e dal trattato sull’Unione Europea, quali i principi di uguaglianza e non discriminazione, di correttezza e buona amministrazione, di irretroattività della legge e di libera concorrenza.

Guide turistiche: la vittoria davanti al TAR Lazio

Il ricorso per l’annullamento del decreto ministeriale proposto dalle guide turistiche è stato accolto dal TAR Lazio con la sentenza n. 2831 del 24 febbraio 2017, con cui viene annullato il decreto ministeriale impugnato, in virtù del principio per cui “le limitazioni di cui al decreto ministeriale comportano una lesione al principio della libera prestazione dei servizi, di cui all’art. 40 del Trattato CE oltre che della libera concorrenza”.

Il TAR ha ritenuto esistente la violazione dell’art. 3 della legge n. 97 del 2013 che prevede espressamente la validità su tutto il territorio nazionale dell’abilitazione alla professione di guida turistica; norma sulla quale la Corte costituzionale nel 2014 si era già pronunciata dichiarando la illegittimità di una legge regionale dell’Umbria, che aveva limitato la possibilità di svolgere l’attività per le guide turistiche  di altre regioni così violando il principio di liberalizzazione dell’attività delle guide turistiche contenuto nella legge 97 del 2013.

La stessa legge del 2013, dopo aver affermato questo principio generale, attribuisce al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo il potere di individuare, con apposito decreto ministeriale, i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione. Tuttavia, come affermato anche dalla Corte di Giustizia, l’introduzione di un limite alla libera concorrenza in relazione alla tutela di siti particolarmente rilevanti, deve essere interpretato in via restrittiva, come un potere eccezionale rispetto alla disciplina generale.

Inoltre, a livello comunitario, la legge 206 del 2007 prevede che i cittadini dell’Unione europea abilitati allo svolgimento dell’attività di guida turistica nell’ambito di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione né abilitazione.

In virtù di ciò, il TAR ha affermato il principio della libera concorrenza e della libera prestazione di servizi per tutte le guide turistiche in tutta Italia e in tutto il territorio europeo, senza limitazioni né necessità di specifiche autorizzazioni o abilitazioni territoriali. Ciò con il solo limite della necessaria abilitazione per siti di particolare rilevanza culturale o artistica.

Anche sotto il profilo di tali limiti tuttavia il decreto ministeriale deve essere rivisto e quindi annullato nella parte in cui interpreta il potere ministeriale in senso troppo ampio con l’individuazione di ben oltre 3000 siti in Italia sottratti ala disciplina generale.

Sentenza del TAR: favor per le guide turistiche, ma cosa ne è della tutela del turista?

Si tratta di una sentenza di particolare importanza per le guide turistiche e per lo sviluppo dei principi di concorrenza e libera prestazione di servizi che tuttavia potrebbe destare qualche perplessità nella parte in cui sostanzialmente si afferma che una stessa guida turistica potrebbe illustrare tanto bene la storia del Colosseo e quella della Torre Eiffel, la storia del muro di Berlino e la qualità artistica delle opere di arte contemporanea. Così, Mariangela Palmisano di Confedercontribuenti Turismo ha dichiarato: “Si starebbe creando il rischio di confusione tra la figura di accompagnatore e guida turistica nata quest’ultima per essere una figura professionale che possa illustrare, trasmettere le sensazioni, la storia e le emozioni di un luogo particolare”.

Il rischio di questa sentenza dunque è evidente: il turismo informato e cosciente potrebbe sparire a causa di guide turistiche che, pur di guadagnare, decidessero, nelle loro facoltà ora previste dalla legge, di avventurarsi in terreni o siti a loro non troppo noti. Non resta che confidare nella buona fede e professionalità delle guide turistiche.

Martina Scarabotta

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