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La Moschea è un servizio, Comune di Roma condannato

La Moschea è un’attrezzatura religiosa che rientra nella categoria dei “servizi” previsti dal Piano Regolatore Generale del Comune di Roma.

Moschea a Roma: la vicenda

Il Centro Islamico Culturale Bangladesh Italia Onlus nel settembre 2016 ha presentato al Comune di Roma denuncia di inizio attività (d.i.a.) con cui chiedeva il cambio di destinazione d’uso di un seminterrato. Più precisamente il Centro Islamico chiedeva di modificare la destinazione d’uso da commerciale a luogo di preghiera, effettuando contestualmente degli interventi per modificare lo stato dei luoghi e renderlo idoneo a divenire Moschea. Il Comune di Roma ha ritenuto tali interventi non conformi alla normativa urbanistica. Di conseguenza ha dato avvio al procedimento per la repressione degli abusi edilizi e al ripristino dello stato dei luoghi.

Gli interventi abusivi contestati consisterebbero nel cambio di destinazione d’uso dell’intero locale seminterrato da deposito a luogo di preghiera per i fedeli dell’Islam, mediante l’esecuzione di opere edili con la suddivisione interna in una sala principale ampia per la preghiera degli uomini, una piccola sala secondaria per la preghiera delle donne, una vasca di purificazione, un ufficio per Imam e un nuovo gruppo di servizi igienici, con una diversa distribuzione della superficie interna. Il Comune di Roma ha contestato che la denuncia di inizio attività non sarebbe conforme alla normativa vigente perché l’intervento risultava già eseguito e non rientrerebbe nelle caratteristiche della d.i.a. in sanatoria,  alternativa al permesso di costruire.

Moschea a Roma: il Centro Islamico ricorre al TAR

Il Centro Islamico ha, così, presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio contro i provvedimenti del Comune di Roma. Il TAR Lazio, con sentenza n. 1323 del 2017, ha accolto il ricorso del Centro Islamico. I giudici amministrativi hanno ritenuto incomprensibili le ragioni che hanno condotto al rigetto della denuncia di inizio attività in sanatoria. Infatti la destinazione d’uso richiesta per la Moschea rientra nella categoria dei “servizi”, prevista dal Piano Regolatore Generale del Comune di Roma. Tra i servizi vi rientrano anche le attrezzature culturali e religiose. Il TAR ha rilevato il difetto di motivazione del provvedimento del Comune di Roma che ha inibito la d.i.a. e del conseguente ordine di ripristino dello stato dei luoghi. Di conseguenza i provvedimenti del Comune di Roma sono stati annullati e il Comune è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Livia Carnevale

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