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L’aggiudicazione provvisoria e definitiva vanno sempre impugnate

Il consiglio di Stato è categorico e non ammette eccezioni: anche l’aggiudicazione definitiva va impugnata dal ricorrente a pena di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

Ancora una volta il Consiglio di Stato, con la sentenza del 23 dicembre 2016, n. 5445, ribadisce il principio della necessaria impugnazione anche dell’aggiudicazione definitiva. La sentenza in parola, a chiare lettere statuisce che «Nel processo amministrativo il ricorso avverso la esclusione da una gara pubblica è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse allorché non sia impugnata nonostante la tempestiva comunicazione, l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, che costituisce l’atto che rende definitiva la lesione dell’interesse azionato dal soggetto escluso; infatti l’eventuale annullamento della esclusione, che ha effetto viziante e non caducante, lasciando sopravvivere l’aggiudicazione non impugnata, non è idoneo ad attribuire al ricorrente alcun effetto utile».                                                           2308

L’articolo 43 del codice del processo amministrativo, rubricato «motivi aggiunti» infatti, è stato idealizzato proprio per far pronte ad ipotesi in cui al provvedimento impugnato con ricorso principale, siano sopraggiunti ulteriori atti altresì lesivi degli interessi del ricorrente. Classico esempio è rappresentato proprio dall’ aggiudicazione definitiva in tema di appalto, intervenuta a seguito di quella provvisoria.

Il caso sottoposto all’esame del Consiglio di Stato

Il caso sotteso alla sentenza in esame è stato oggetto di una specifica puntualizzazione da parte del collegio della quinta sezione del Consiglio di Stato. In primo grado, infatti, veniva impugnata l’aggiudicazione provvisoria relativa ad una procedura di evidenza pubblica. Il Tar Lazio, sede di Roma, con sentenza n. 2257/2016 respingeva il ricorso in quanto infondato. Avverso quest’ultima pronuncia la società ricorrente proponeva appello, omettendo di impugnare l’aggiudicazione definitiva. Secondo la società ricorrente, l’aggiudicazione definitiva era stata già impugnata in primo grado.

I chiarimenti della V sezione

I giudici di Palazzo Spada, tuttavia, hanno ritenuto infondata tale censura in quanto l’aggiudicazione definitiva non può ritenersi impugnata per il solo fatto che il ricorso di primo grado risultasse formalmente diretto anche contro l’eventuale e non conosciuto provvedimento di aggiudicazione definitiva.

La sentenza sopraindicata, quindi, va ad aggiungersi alla copiosa giurisprudenza sull’impugnabilità dell’aggiudicazione definitiva ponendo una pietra miliare sul punto.

Giacomo Donnarumma

 

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