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L’applicabilità del rito speciale appalti c.d. “superaccelerato”

La recente introduzione nella materia degli appalti pubblici di un ulteriore rito speciale, c.d. “superaccelerato”, ha complicato l’individuazione del rito applicabile in presenza di domande di annullamento di provvedimenti afferenti la medesima materia “appalti”, nonché assoggettate a riti caratterizzati da un diverso grado di specialità.

Il rito speciale “superaccelerato” secondo il T.A.R. Puglia

Della delicata questione si è occupato il T.A.R. Puglia – Bari, Sez. I, con la sentenza n. 1367 del 7 dicembre 2016.
Nel caso esaminato, parte ricorrente, nel rispetto dei termini processuali e con un unico ricorso, aveva impugnato i provvedimenti di aggiudicazione definitiva e di ammissione dell’aggiudicatario.
La disciplina processuale da applicarsi, avrebbe dovuto in ogni caso salvaguardare il c.d. principio di prevalenza.
Esso si sostanzia nel rito «che si presti a fornire maggiori garanzie per tutte le parti coinvolte nell’unica vicenda processuale».
Ciò, individuando tra più discipline confliggenti «quella che fissi regole e termini processuali in grado di offrire una maggiore salvaguardia del diritto di difesa».
Il tutto con la previsione di un rito per le controversie sulle ammissioni ed esclusioni sorte per carenza dei requisiti di partecipazione preordinato alla «immediata risoluzione del contenzioso».

Il cumulo tra rito ordinario e rito speciale secondo il codice del processo amministrativo

Il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha operato una rilevante revisione dei meccanismi di tutela giurisdizionale in materia di appalti e concessioni pubbliche.
Il fine è quello di garantire l’efficacia e la speditezza delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione dei contratti.
A volte, provvedimenti assoggettati a regole e termini processuali diversificati necessitano di essere portati ad unità.
Al riguardo, soccorre la disposizione di cui all’art. 32, comma 1 c.p.a..
La norma precisa che se le azioni presenti all’interno dello stesso giudizio «sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario».
Tale rito non sarà applicabile, in via del tutto eccezionale, solo quando una delle controversie sia regolata dal rito sancito dagli artt. 119 – 125 c.p.a. (cfr. Cons. St., Sez. V, 23 febbraio 2012, 1058).
Il Giudice di prime cure ha ritenuto, pertanto, doversi fare applicazione del rito speciale appalti disciplinato dal comma 6 dell’art. 120 c.p.a..
In tal modo, ha disposto il rinvio della trattazione delle questioni di merito del ricorso, ad una successiva udienza pubblica.

Il rito “superaccelerato” di cui al comma 6 bis dell’art. 120 c.p.a.

Nel caso affrontato, il T.A.R., chiamato ad operare una scelta processuale, ha vagliato la scelta fra l’applicazione del comma 6 rispetto al comma 6 bis dell’art. 120 c.p.a.
Quest’ultimo rito (c.d. “superspeciale”) è stato introdotto dall’art. 204 del d.lgs. n. 50 del 2016.
Il comma 6 bis dell’art. 120 c.p.a. regola, infatti, un rito accelerato per le impugnazioni delle ammissioni e delle esclusioni, nei casi meglio definiti al comma 2 bis.
In tale ipotesi «il giudizio è definito in una camera di consiglio da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente».
Ed ancora, «Su richiesta delle parti il ricorso è definito, negli stessi termini, in udienza pubblica».
La compromissione del diritto di difesa a causa della brevità dei termini processuali, rende l’applicazione del nuovo rito tassativamente limitata.
L’anticipazione della tutela giurisdizionale soddisfa l’esigenza di garantire una stabilità a gradi progressivi della procedura di gara.
Infatti, l’interesse attuale del ricorrente è solo potenzialmente pregiudicato dall’ammissione di un altro concorrente.

Iacopo Correa

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