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Nell’ordinamento locale siciliano spetta al Sindaco la competenza residuale

La competenza c.d. residuale, che nell’ordinamento nazionale è attribuita alla Giunta comunale dall’art. 48 T.u. 18 agosto 2000 n. 267, in Sicilia spetta al Sindaco.
Di conseguenza, egli può compiere tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune.

LA COMPETENZA RESIDUALE DEL SINDACO

È quanto affermato dal T.A.R. Sicilia – Catania con la sentenza n. 212 del 31 gennaio 2017.
È necessario precisare che la Regione siciliana è a statuto speciale ed è dotata di competenza esclusiva in materia di ordinamento degli Enti locali.
Posto che l’art. 48 del Testo unico degli enti locali disciplina la c.d. “competenza residuale” della Giunta, essa vale solo in ambito nazionale.
Infatti: «la Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo».
Ciò salvo che essi «non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze… del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento».
Tuttavia, le previsioni del D. Lgs. 267/2000 trovano applicazione se e in quanto recepite.
La materia è regolata dall’art. 13 della legge regionale n. 7 del 1992, modificato dall’art. 41 L.R. n. 26 del 1993.

LA COMPETENZA RESIDUALE DI CUI ALL’ARTICOLO 48 T.U.E.L. NELL’ORDINAMENTO LOCALE SICILIANO

Una Giunta comunale siciliana ha approvato un nuovo Statuto comunale, per adeguarlo alle modifiche normative intervenute.
Esso, tuttavia, sottoposto all’approvazione del Consiglio, ha ricevuto numerosi emendamenti.
Alcune modifiche sono state ritenute illegittime in quanto avrebbero comportato l’attribuzione al Consiglio dell’individuazione degli interessi generali della comunità.
L’intervento riformatore è apparso elusivo del principio di residualità delle competenze esclusive del Sindaco ai sensi dell’art. 48 del T.u.e.l..
La disposizione regola un principio cardine nell’ambito del governo del territorio locale.
Si tratta di una competenza generale e residuale della Giunta per tutte le materie non attribuite ad altri organi.
Essa ha carattere dinamico, in quanto l’organo di governo è competente anche per le nuove materie che le leggi attribuiscono in via generale al Comune.
In Sicilia essa non trova applicazione, poichè, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 26 agosto 92 n. 7, la competenza c.d. “residuale” è del Sindaco, e non della Giunta.

GLI EMENDAMENTI STATUTARI ILLEGITTIMI

Ad avviso del T.A.R., alcuni degli emendamenti impugnati hanno determinato un’ingerenza diretta del Consiglio nelle competenze dell’Autorità sindacale.
Infatti, nelle ipotesi in cui è la legge stessa a disciplinare e regolare il potere sindacale, lo statuto giammai può aggravarne le condizioni di esercizio.
La modifica dello Statuto è stata illegittima in relazione alla restrizione del potere del Sindaco di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.
Relativamente a tale censura, il ricorso è stato accolto perché l’emendamento ha violato l’art. 13, comma 2, della L.R. n. 7/1992.
Le stesse considerazioni sono state fatte per l’emendamento che disciplina il potere del Sindaco di nominare esperti esterni, fino a un massimo di due, prevedendo che ciò possa avvenire “senza onere alcuno per il Comune”.
La previsione contrasta però con il disposto dell’art. 14, comma 5, della L.R. n. 7/92 ed è stata considerata illegittima.

Iacopo Correa

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