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Offerta telematica: mai prendersela troppo comoda!

Attendere l’ultimo giorno utile per presentare l’offerta? Classica abitudine tutta italiana!

Talvolta, tuttavia, le conseguenze potrebbero essere deleterie.

Offerta telematica: il disciplinare di gara

Nello specifico, l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto, in qualità di soggetto proponente, bandiva attraverso la piattaforma Empulia una procedura aperta di selezione di operatori economici per la fornitura di “protesi ortopediche e dispositivi specialistici per traumatologia, materiale accessorio e correlati servizi”.

Il disciplinare di gara, tra le varie prescrizioni, prevedeva l’invio delle offerte telematiche tramite il portale Empulia (dietro apposita registrazione) almeno 48 ore prima della scadenza.

Ancora; il bando, per beneficiare dell’assistenza sulle modalità di invio dell’offerta, prevedeva apposita richiesta almeno 3 giorni prima della scadenza dello stesso e in determinate fasce orarie.

Offerta telematica: le difficoltà nella presentazione

La società B., dopo aver riscontrato difficoltà nella presentazione della propria offerta, richiedeva, invano, assistenza attraverso un operatore dell’Help Desk Empulia.

La stessa, quindi, nell’approssimarsi della scadenza della gara, non riusciva a presentare nei termini idonea offerta telematica.

Non avendo formulato alcuna offerta, la società B., prima della I seduta di gara, preannunciava il ricorso e sollecitava l’ASL di Taranto ad agire in autotutela con richiesta di riapertura dei termini al fine di consentire la partecipazione e formulazione della propria offerta.

Offerta telematica: le ragioni dell’ASL

L’istanza, così come formulata dalla società B., veniva tuttavia rigettata per una serie di motivi.

In primis perché il termine di scadenza per il ricevimento delle offerte è da ritenersi perentorio e inderogabile.

In altri termini, la stazione appaltante non ha alcun margine di discrezionalità circa la non ammissione degli aspiranti concorrenti alla gara.

Inoltre, sempre il disciplinare di gara prevedeva chiaramente che i servizi di assistenza venivano assicurati sino a qualche giorno prima del termine ultimo per la presentazione delle offerte.

La società ricorrente, invece, iniziava la procedura di invio dell’offerta telematica appena 25 ore dalla scadenza del termine.

Di conseguenza, con il sistema perfettamente funzionante, la mancata proposizione dell’offerta entro il termine previsto era imputabile esclusivamente alla società B..

Offerta telematica: le doglianze della ricorrente

La società B., ritenendo ingiusto il rigetto della propria istanza, ricorreva in tal modo al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia avanzando varie censure.

In particolare, si faceva leva sul malfunzionamento del sistema e sull’irragionevole formulazione del disciplinare circa la necessità di richiedere assistenza almeno tre giorni prima della scadenza e comunque in determinate fasce orarie.

Secondo la difesa tali prescrizioni avrebbero penalizzato oltremodo la possibilità di proporre l’offerta nei termini.

Sicché era necessario la riapertura dei termini di presentazione delle offerte da parte della stazione appaltante.

Inoltre, sempre secondo la ricorrente, non corrisponderebbe al vero la circostanza secondo cui le proprie operazioni di invio dell’offerta sarebbero iniziate in prossimità della scadenza del termine così come previsto dal disciplinare di gara.

Offerta telematica: la recente decisione del T.A.R. Puglia

Di tutt’altro avviso i giudici amministrativi.

Nel caso di specie, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia con la sentenza n. 1272/2016 ha rispedito al mittente le doglianze della ricorrente.

Infatti, l’obbligo di richiedere assistenza almeno tre giorni prima della scadenza e in fasce orarie ben precise risponde all’interesse del soggetto appaltante ad una “ordinata e tempestiva risoluzione dei problemi connessi all’invio in via telematica delle offerte nell’ambito di una procedura di gara indetta mediante la piattaforma telematica Empulia“.

Vale la pena quindi attendere sino all’ultimo per proporre offerte?

La risposta ovviamente è negativa.

Se la società ricorrente avesse provveduto con congruo anticipo all’invio in via telematica della propria offerta, avrebbe avuto a disposizione il tempo necessario per risolvere positivamente ogni inconveniente di tipo tecnico, se del caso avvalendosi della dovuta assistenza.

Si spiega quindi così il non accoglimento della richiesta di riapertura dei termini di presentazione dell’offerta.

In caso contrario, infatti, sarebbe di tutta evidenza la violazione del principio della par condicio.

Antonello Mango

 

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