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Porto d’armi: la restituzione resta discrezionale anche per il riabilitato

La condanna a pena detentiva – convertita in pena pecuniaria ex artt. 53 l. n. 689/1981 – per tentato furto aggravato comporta il diniego del porto d’armi anche in caso di successiva riabilitazione del condannato?

Porto d’armi e reati ostativi

A seguito di una condanna a tre anni di reclusione per tentato furto aggravato, veniva negato al condannato – poi riabilitato ai sensi dell’art. 178 codice penale – il rinnovo del porto d’armi precedentemente concesso. Il diniego trovava le proprie ragioni nella disciplina prevista dall’art. 43, co.1 lett. a, del r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S), alla luce del quale il reato di tentato furto costituisce una ipotesi di delitto ostativo, cioè reato la cui commissione, appunto, “osta” alla concessione del permesso di detenere armi.

Porto d’armi: il caso e la sentenza del Tar

Con ricorso n. 155/2016 veniva quindi richiesto l’annullamento del decreto del Commissario del Governo per la Provincia di Trento e del provvedimento del Questore di Trento che negavano il rinnovo del porto d’armi, sostenendo la violazione ed erronea applicazione e interpretazione degli artt. 43 e 11 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773, l’eccesso di potere per difetto di motivazione e manifesta irragionevolezza, nonché la violazione dei principi di proporzionalità dell’azione amministrativa e di legittima aspettativa, e dell’art. 3 L. 241/1990.

I provvedimineti impugnati andrebbero considerati illegittimi sulla base dell’evoluzione giurisprudenziale in materia, improntata ormai ad una lettura costituzionalmente orientata della norma sui reati ostativi.

Il Tribunale amministrativo regionale di Trento, pronunciatosi con la sentenza 1 febbraio 2017, n. 31, condivide la posizione del ricorrente, in quanto l’autorità di pubblica sicurezza deve, nell’analisi del caso concreto, valutare le circostanze di fatto, siano esse oggettive o soggettive, motivando congruamente e tenendo in considerazione fattori quali “il periodo di tempo trascorso dalla condanna, il comportamento successivamente tenuto dall’interessato e l’eventuale intervenuta riabilitazione”.

La sentenza cita a fondamento dell’accoglimento del ricorso i precedenti in materia del Consiglio di Stato che, sebbene non tutti conformi, si erano tuttavia recentemente espressi (sentenza n. 1072/2015) anche nel senso che “l’effetto preclusivo, vincolante ed automatico, proprio delle condanne penali di cui all’art. 43 TULPS, viene parzialmente meno una volta intervenuta la riabilitazione”, con la precisazione ulteriore che “la condanna, per quanto remota e superata dalla riabilitazione, non perde la sua rilevanza in senso assoluto, ma perde l’automatismo preclusivo e può essere semmai posta a base di una valutazione discrezionale, che terrà conto di ulteriori elementi, quali ad esempio ulteriori circostanze (non necessariamente di carattere penale) ovvero la intrinseca gravità del reato, e simili”. Tale orientamento peraltro, come citato dal Tar Trento nella sua ricostruzione, è stato successivamente confermato anche da diverse pronunce di merito della stessa corte trentina (sentenze n. 302, 305 e 345 del 2016).

Per i giudici amministrativi dunque sono i principi di diritto stabiliti dai precedenti giurisprudenziali a “dover escludere il contestato carattere automaticamente “ostativo” della condanna riportata, emergendo invece la necessità che l’autorità di pubblica sicurezza, a fronte della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria operata dal giudice penale, valuti adeguatamente le circostanze soggettive e oggettive che connotano la fattispecie, e fra queste se il fatto isolato e risalente possa tuttora, tenuto conto della complessiva condotta di vita, risultare concretamente ostativo al rinnovo della licenza per la caccia”.

Poiché nel caso in questione la pena detentiva comminata nel decreto penale di condanna era stata convertita in pena pecuniaria in considerazione del fatto che l’imputato era incensurato, e poi riabilitato, tali valutazioni devono essere tenute in considerazione dall’amministrazione, ed il Tar Trento ha annullato i provvedimenti impugnati.

Chiara Pezza

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