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Prescrizione del danno da estromissione dai pubblici appalti

Cinque anni per chiedere il risarcimento

Con la sentenza del 30/05/2017, n. 13510, la Cassazione affronta il tema della decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

La questione muove dal ricorso proposto da una società avverso una sentenza che ha ritenuto prescritto il diritto al risarcimento. Nello specifico, si discute se la prescrizione possa decorrere o meno dalla messa in liquidazione della società.

La vicenda giudiziaria

La società ICLA S.p.A. al momento dei fatti si posizionava tra le principali Imprese di costruzioni italiane.

A causa della inerzia delle Prefetture, per anni gli archivi sulle informative antimafia relativi a ICLA non venivano aggiornati.

Seguivano revoche delle commesse pubbliche in essere e l’impossibilità di acquisirne di nuove. Il mancato aggiornamento comportava poi la perdita dei requisiti economico-organizzativi e finanziari per operare nel sistema dei pubblici appalti.

La società agiva contro il Governo per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

In primo grado, la domanda veniva accolta, mentre in appello veniva dichiarato prescritto il diritto al risarcimento.

Ad avviso della Corte, il Tribunale aveva errato nel rigettare l’eccezione di prescrizione con riferimento alla sua decorrenza.

Premesso che l’atto introduttivo risaliva al 3/03/2008, la Corte affermava che la decorrenza del termine di prescrizione era da individuarsi nel 26/07/2001; data in cui la ICLA era stata posta in liquidazione.

In tale momento si era, invero, già verificato il danno da estromissione dagli appalti pubblici.

Il fatto poi che l’omesso aggiornamento da parte della P.A. fosse perdurato nel tempo non rilevava ai fini della eccezione.

Ne derivava che il diritto al risarcimento azionato doveva ritenersi prescritto.

Insorgeva così la ICLA, lamentando che il dies a quo della prescrizione non poteva individuarsi nella messa in liquidazione volontaria della società.

La Cassazione respinge il ricorso e conferma la sentenza di appello

Ad avviso della Cassazione, la decisione di porre la società in stato di liquidazione rende non solo certa ma percepibile la prospettiva di perdere tutte le future occasioni di partecipazione a gare.

Intervenuta la messa in liquidazione volontaria, continua la sentenza in rassegna, la società avrebbe potuto prospettare:

(i) come danno le occasioni di partecipazione perdute nel rispetto del termine di prescrizione a far tempo da ciascuna di esse; facendo valere al contempo come danno lo stesso fatto di essersi dovuta mettere in liquidazione;

(ii) detto pregiudizio come danno futuro poiché la perdita delle occasioni future era percepibile appunto come pregiudizio futuro.

In entrambi i casi, la possibilità di percepire tali danni ha implicato il decorso del termine di prescrizione, essendo possibile esercitare il relativo diritto risarcitorio ai sensi dell’art. 2935 c.c..

È la predetta norma a prevedere che la prescrizione “comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”; il processo causativo del danno derivante dal comportamento omissivo si realizza, dunque, quando risultino certi i danni futuri che potranno verificarsi.

Il dies a quo nel momento della messa in liquidazione volontaria della società

La ricorrente asserisce che sarebbe erroneo il dies a quo del termine di prescrizione considerato dalla Corte di Appello; al riguardo adduce che il possesso dei requisiti per la partecipazione continuava a esistere al momento della messa in liquidazione volontaria e sarebbe durato sino al 2003.

Tale possesso, ad avviso della Corte, varrebbe invece a evidenziare la percepibilità della verificazione dei danni futuri; il che onerava la danneggiata ad agire per il risarcimento immediatamente.

Il nesso causale, continua la pronuncia, non è interrotto quando, essendo ancora in atto il processo produttivo del danno, si inserisca il comportamento del danneggiato; sebbene preordinato a fronteggiare le conseguenze di quell’illecito, che resta unico fatto generatore del danno.

In altri termini, il comportamento rimediale del danneggiato non elimina l’efficacia causale e, quindi la responsabilità del danneggiante.

Il principio di diritto

Alla luce di tanto, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha statuito che il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da estromissione dal mercato dei pubblici appalti, causata dal rifiuto di aggiornare gli archivi relativi alle informative antimafia, se risulti che la società sia stata messa in liquidazione volontaria, si identifica in quest’ultimo momento.

Ciò, non solo per i danni fino a quel momento verificatisi, ma anche per i danni futuri derivanti dalla perdita della possibilità di partecipazione a quel mercato.

Del tutto irrilevante è il fatto che nel detto momento fossero ancora esistenti in capo alla società i requisiti normativi per essere ammessa a partecipare alle gare.

Rosamaria Berloco

 

 

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