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Profili risarcitori del danno da perdita di chances e curriculare

Il danno da perdita da chances è risarcibile se l’impresa, illegittimamente pretermessa dall’aggiudicazione, dimostra che, con un elevato grado di probabilità, la sua offerta sarebbe stata selezionata come la migliore.
Il danno curriculare, parametrato al mancato conseguimento dell’utile, è risarcibile solo con idonea dimostrazione in giudizio.

RISARCIMENTO E ONERE PROBATORIO DEL DANNO DA PERDITA DI CHANCES

Il Consiglio di Stato, giusta sentenza n. 372/2017, ha ritenuto infondata una domanda di risarcimento del danno da perdita di chances.
Essa è stata avanzata da una società classificatasi al secondo posto di un appalto pubblico di servizi.
Nelle ipotesi di illegittimo esercizio del potere amministrativo in gare pubbliche, è onere del ricorrente, ex art. 2697 c.c., fornire al giudice la prova sia dell’esistenza che dell’entità del danno lamentato.
Egli è tenuto a dimostrare, in particolare, la percentuale di utile effettivo che avrebbe davvero conseguito se fosse risultato aggiudicatario della gara, tenendo conto di tutte le voci di costo.
Nel caso affrontato il Giudice ha verificato la sussistenza dell’elevata probabilità che, in assenza dell’ipotizzato evento lesivo, l’interessato avrebbe con oggettiva ragionevole sicurezza ottenuto il risultato sperato.
In difetto di prova e di idonea allegazione che avrebbe consentito la corretta quantificazione del danno, la domanda risarcitoria è stata respinta.

IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA PERDITA DA CHANCES

Il danno da perdita di chances, intesa come rilevante probabilità di conseguire l’appalto, era stato negato anche in primo grado.
Nello specifico, consiste nella lesione della possibilità, già esistente nel patrimonio del danneggiato, di conseguire un risultato favorevole, come antecedente causale, in termini di probabilità, del vantaggio aspirato.
Infatti, non è stato possibile stimare in giudizio l’effettiva entità del danno.
Nel caso in esame, il danno risarcibile sarebbe corrisposto al mancato utile conseguibile dall’impresa.
Ma ciò non basta perchè si possa configurare un possibile ristoro di natura patrimoniale, non essendo possibile desumerlo in via presuntiva (cfr. Cons. Stato, n. 1532/2015).
Al contrario, deve essere rigorosamente dimostrato in rispetto del principio dell’onere della prova.
La sua risarcibilità si configura quando l’illegittimità dell’atto abbia provocato, in via diretta, una lesione della concreta occasione di conseguire un determinato bene.
Quest’ultima deve presentare un rilevante grado di probabilità (quasi certezza) di ottenere l’utilità sperata.

IL RISARCIMENTO DEL C.D. DANNO CURRICULARE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

Il Giudice amministrativo si è a lungo occupato della qualificazione del c.d. danno curriculare (Cons. Stato, n. 2546/2012).
Esso deve essere inteso come una “deminutio” di peso imprenditoriale e professionale per l’omessa acquisizione di un appalto.
Di conseguenza, la mancata stipula del contratto a causa di un comportamento illegittimo di una P.a., comporta un danno non trascurabile per una società che operi in tale contesto.
Innanzitutto, un inferiore radicamento nel mercato da parte della stessa.
Ciò anche a prescindere dal lucro ricavabile grazie al corrispettivo ricavato dalla stazione appaltante.
Il fatto stesso di eseguire un appalto pubblico può essere comunque fonte per l’impresa di un vantaggio economicamente valutabile.
Ciò le consente di accrescere la capacità di competere in quel settore di mercato e di farle aumentare le chances di aggiudicarsi futuri affidamenti.
Diversamente, vi sarebbe l’impossibilità di utilizzare le referenze derivanti dalla relativa esecuzione nell’ambito di futuri procedimenti di gara.

Iacopo Correa

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