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Risarcimento danni verso la pubblica amministrazione entro 120 giorni: è costituzionale

Con la pronuncia n. 94 del 4 maggio 2017, la Corte Costituzionale ha ribadito la legittimità della previsione del termine di decadenza di 120 giorni per ottenere il risarcimento del danno derivante dall’attività della pubblica amministrazione.

Risarcimenti dalla PA, il termine di decadenza di 120 giorni e i dubbi di incostituzionalità

Il TAR Piemonte, con ordinanza di dicembre 2015, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale con riferimento all’art. 30 comma 3 del codice del processo amministrativo, quale modificato con la riforma del 2010, nella parte in cui prevedeva un termine decadenziale brevissimo di soli 120 giorni per chi avesse subito una lesione dei propri interessi legittimi in conseguenza di un illecito commesso dalla pubblica amministrazione o di un atto da essa emesso.

In particolare, nella vicenda concreta, una società di costruzioni privata chiedeva, non rispettando il termine decadenziale dei 120 giorni dal compimento del fatto lesivo da parte della PA, il risarcimento dei danni subiti a causa di un permesso a costruire rilasciato in difetto del necessario nullaosta che di fatto aveva determinato un’impossibilità di procedere alle realizzazioni delle opere.

Il Tar Piemonte, investito della controversia, si trovava impossibilitato ad emettere sentenza di condanna della pubblica amministrazione al risarcimento dei danni subiti dal costruttore perché quest’ultimo aveva agito in giudizio oltre il termine previsto dall’art. 30 c.p.a.di 120 giorni dal fatto lesivo. Perciò sollevava questione di legittimità costituzionale avverso tale disposizione.

Secondo il giudice rimettente, la norma ex art. 30 cpa andrebbe a creare un ingiustificabile privilegio per la pubblica amministrazione ed un decremento di tutela per chi subisce una lesione di interessi legittimi, il quale dovrebbe agire per il risarcimento dei danni subiti nel brevissimo termine previsto a pena di decadenza di soli 120 giorni.

Ad avviso del giudice rimettente, ci sarebbe un gap troppo vasto tra il termine ordinario quinquennale per chiedere il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi e il termine di 120 giorni per il risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi in caso di illecito della pubblica amministrazione. E ciò ad indubbio ed indebito vantaggio della P.A. e a scapito dei soggetti privati, con conseguente violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione e delle norme della CEDU per inosservanza del principio di ragionevolezza e di uguaglianza.

Termine di 120 giorni per il risarcimento, è una norma ragionevole e costituzionale

La Corte Costituzionale, tuttavia, con la pronuncia n. 94 del 4 maggio 2017, ha ritenuto non incostituzionale la norma del c.p.a. e la previsione del termine di 120 giorni per azionare la tutela risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione ed ha dunque respinto la censura.

La Corte Costituzionale ha ritenuto che “la previsione del termine di decadenza per l’esercizio dell’azione risarcitoria non può ritenersi il frutto di una scelta viziata da manifesta irragionevolezza, ma costituisce l’espressione di un coerente bilanciamento dell’interesse del danneggiato di vedersi riconosciuta la possibilità di agire anche a prescindere dalla domanda di annullamento (con eliminazione della regola della pregiudizialità), con l’obiettivo, di rilevante interesse pubblico, di pervenire in tempi brevi alla certezza del rapporto giuridico amministrativo, anche nella sua declinazione risarcitoria, secondo una logica di stabilità degli effetti giuridici, oltre a rispondere all’esigenza pubblicistica di consolidare i bilanci della PA non esponendoli a modificazioni a distanze temporali notevoli dall’azione compiuta.

La Corte evidenzia che il cpa offre al privato la possibilità di scegliere se chiedere il risarcimento dei danni subiti contestualmente all’azione di annullamento o con un’azione risarcitoria autonoma disancorata dalla pregiudizialità amministrativa, ma limitando quest’ultimo strumento di tutela giudiziaria con la previsione di un termine di decadenza di 120 giorni che non va a ledere il diritto di azione dei privati rispetto alla PA collocandosi anzi nell’ambito di un’estensione di tutela giudiziaria.

In conclusione, dunque, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale non potrà porsi alcun ulteriore dubbio: se si subisce un danno dall’azione della pubblica amministrazione, si può agire con l’autonoma azione risarcitoria al TAR ma nel necessario rispetto del termine di decadenza ex art. 30 cpa di 120 giorni dal fatto illecito.

Martina Scarabotta

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