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Abogado: intesa, qual è il termine ultimo?

Abogado: intesa, quale il termine ultimo?

Si sa che tra Avvocato e cliente deve esserci una certa intesa per un buon risultato processuale, ma nel caso dell’Abogado l’intesa sta a monte, o forse no …

Con la sentenza n. 16552/2017 la terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, dando rilievo all’interpretazione letterale della norma di riferimento ha spiegato come “la dichiarazione di intesa possa essere sottoscritta anteriormente alla costituzione della parte rappresentata o, in alternativa, in occasione del primo atto di difesa dell’assistito”.

Abogado: intesa, quale il termine ultimo? La norma.

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Come è noto, infatti,  l’art. 8, d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96  stabilisce, al suo comma uno, che «Nell’esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l’avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l’autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell’osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori». La norma continua, e il secondo comma prosegue disponendo che «L’intesa di cui al comma 1 deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all’autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell’assistito».

Ebbene, la Suprema Corte, assumendo quasi le vesti dell’Accademia della Crusca, ha analizzato il termine “ovvero”, e si è trovata a dover decidere se tale congiunzione, all’interno della norma, svolga la funzione di congiunzione disgiuntiva, oppure se abbia valore esplicativo.

Abogado: intesa, quale il termine? La Cassazione.

La questione nasce in occasione del rigetto di un’opposizione, avverso decreto penale di condanna, dichiarata inammissibile, con ordinanza  del GIP, perché proposta da persona non legittimata in quanto la  dichiarazione di intesa non era stata effettuata con le modalità prescritte dall’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 96 del 2001.

I Giudici di legittimità, dunque, partendo dal tenore letterale della norma si sono soffermati sull’uso, al suo interno, del termine «ovvero» come disgiuntivo, e, sulla base di ciò, hanno concluso  che questo non lascia dubbi sul fatto che la dichiarazione di intesa possa essere sottoscritta anteriormente alla costituzione della parte rappresentata o, in alternativa, in occasione del primo atto di difesa dell’assistito. Da ciò, ne consegue che nel caso di specie, l’opposizione era stata presentata da persona munita di “jus postulandi”.

Insomma, se è vero che nella lingua italiana i doppi sensi abbondano e spesso bisogna contestualizzare una data parola per comprenderne il reale significato, è altrettanto vero che se tra due persone c’è una certa intesa non serviranno interpretazioni … neanche da parte della Cassazione!

Iolanda Giannola

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