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Amianto: è sufficiente la rilevante probabilità di esposizione ai fini del riconoscimento contributivo

Onde ottenere il riconoscimento del beneficio della maggiorazione contributiva per esposizione ultradecennale all’amianto, non occorre fornire la prova esatta della frequenza e della durata del contatto, essendo sufficiente la rilevante probabilità di esposizione al rischio morbigeno, tramite un giudizio di pericolosità dell’ambiente di lavoro. È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con la recentissima pronuncia del 14.03.2017 n. 6543, accogliendo il ricorso di un lavoratore delle Ferrovie Sud – Est.

Esposizione all’amianto e beneficio contributivo: il caso

Il caso sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione ha ad oggetto il ricorso promosso da un operaio delle Ferrovie  Sud-Est, soccombente nei precedenti gradi di giudizio, fondato sull’assunto che non fosse necessario dare la prova precisa della durata ed intensità dell’esposizione all’amianto, lamentando, tra l’altro, il mancato accoglimento delle prove dedotte atte a provare l’esposizione stessa e l’omissione dei Giudici di merito di dar seguito ai loro doverosi poteri d’ufficio quando residuano margini di dubbio sui fatti di causa.

In altre parole, prima il Tribunale, poi la Corte d’Appello avevano sostenuto che, ai fini del beneficio de quo, occorresse dare la prova dell’esposizione qualificata ultradecennale con superamento dei valori limite stabiliti dal d.lgs. 277/1991 e che tale prova dovesse essere allegata in maniera dettagliata dal lavoratore con deduzione della quantità di fibre per centimetro cubo presenti nell’ambiente di lavoro, senza potersi sopperire in mancanza con una ctu (esplorativa o integrativa), anche per la modifica dello stato dei luoghi oramai avvenuta in considerazione del lungo tempo trascorso rispetto al periodo di dedotta esposizione. D’altra parte, rilevava la Corte, in atti vi era un accertamento tecnico risalente al 1990 (di provenienza CONTARP – organo tecnico dell’INAIL, parte del giudizio de quo) che aveva messo in luce l’assenza di fibre.

Esposizione all’amianto: la decisione

Sul punto i Giudici di Piazza Cavour in maniera inequivocabile, nel ritenere fondati entrambi i motivi di ricorso, hanno ribadito il principio già affermato con le sentenze 16119 del 2005 e 19456 del 2007, ossia che il beneficio contributivo, presuppone l’assegnazione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno a causa della presenza nel luogo di lavoro di una concentrazione di fibre di amianto superiore ai valori limite indicati nel d.lgs. n. 277 del 1991. Nondimeno, al fine di non rendere impossibile il riconoscimento di tale beneficio, continuano i Giudici di legittimità sotto il profilo probatorio non è necessario che il lavoratore fornisca la prova atta a quantificare con esattezza la frequenza e la durata dell’esposizione, potendo ritenersi sufficiente, qualora ciò non sia possibile, avuto riguardo al tempo trascorso e al mutamento delle condizioni di lavoro, che si accerti, anche a mezzo di consulenza tecnica, la rilevante probabilità di esposizione del lavoratore al rischio morbigeno, attraverso un giudizio di pericolosità dell’ambiente di lavoro, con un margine di approssimazione di ampiezza tale da indicare la presenza di un rilevante grado di probabilità di superamento della soglia indicata dalla legge.

Per quanto concerne, invece, l’esplicazione degli elementi costitutivi della domanda in questione è sufficiente l’allegazione del fatto concernente l’esposizione morbigena nella misura richiesta per l’attribuzione del beneficio della rivalutazione contributiva stabilita dall’art.13, comma 8 1.257/1992, senza necessità che il lavoratore indichi analiticamente di essere stato esposto per otto ore al giorno ad un’esposizione media non inferiore ai limiti di cui al d.lgs. 277/1991 ossia di 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno.

Nel caso in esame, dunque, secondo i Giudici di Piazza Cavour, il ricorrente aveva descritto dettagliatamente la propria attività – e le circostanze relative all’esposizione diretta ed indiretta da egli subita dal 1980 al 1994 – consistente nel riattivamento degli apparati frenanti anteriori e posteriori degli autobus, in particolare nella sostituzione dei ferodi tutti contenenti amianto in quantità considerevole, nonché nell’asportazione dei vecchi ferodi consumati e, quando lo stato d’usura lo permetteva, la loro tornitura oltre alla manutenzione delle marmitte tramite l’utilizzo di fasce di amianto che servivano per contenere le alte temperature. Sosteneva inoltre che le polveri di amianto provenienti dai materiali dismessi prolungavano l’esposizione per l’intero arco lavorativo di otto ore giornaliere.

Esposizione all’amianto e beneficio contributivo: i vizi della sentenza cassata

Secondo la Suprema Corte, invero, i Giudici di merito hanno errato non solo nel ritenere che sul lavoratore gravasse l’onere di allegare e provare “in maniera dettagliata la quantità di fibre per centimetro cubo presenti nell’ambiente di lavoro” ma anche nella mancata ammissione delle prove testimoniali sul fallace assunto – smentito dalle evidenze agli atti – che il lavoratore non avesse dedotto le circostanze relative all’esposizione subita.

La Corte territoriale, inoltre, ha attribuito rilievo esclusivamente alla prova dedotta dall’INAIL, relativa ai rilievi effettuati dal proprio organo tecnico circa l’insussistenza del limite di soglia, palesemente violando l’art. 115 c.p.c. in relazione all’obbligo del Giudice di porre a fondamento della decisione le prove proposte da tutte le parti. Infine, precisano i Giudici di Piazza Cavour, che nei giudizi aventi ad oggetto la richiesta di concessione del beneficio contributivo per l’esposizione ultradecennale all’amianto, una volta assunti tutti gli elementi probatori dedotti dalle parti (anche a carattere presuntivo) sui fatti concernenti l’attività lavorativa comportante esposizione ad amianto, la prova del superamento dei limiti di soglia (anche in termini di rilevante grado di probabilità) richiede necessariamente un giudizio di carattere tecnico-scientifico che deve essere demandato dal giudice ad un ctu. CTU che nelle fasi di merito non veniva disposta sull’erroneo presupposto del lungo tempo trascorso e per l’inevitabile modifica dello stato dei luoghi. Tocca nuovamente ai Giudici di legittimità chiarire come trattandosi di un accertamento tecnico retrospettivo, non richiede alcun esperimento riferito alla attualità, ma implica soltanto il riferimento a dati di esperienza e scientifici (come le banche dati in possesso dell’INAIL o di altri istituti internazionali); pertanto a nulla rileva né il tempo trascorso né la modifica dello stato dei luoghi rispetto all’attività di lavoro dedotta nel giudizio.

Alessandra Iacono

 

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