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Ancora la Cassazione sulle spese straordinarie per i figli: è necessario l’accordo preventivo con l’ex coniuge?

Il tema delle spese straordinarie in favore dei figli minori, nell’ambito della separazione dei coniugi, continua ad essere oggetto di analisi da parte della Suprema Corte. Questa volta, tuttavia, la Cassazione prende le difese del genitore che non è stato previamente consultato dall’ex coniuge in merito alla scelta ed alla tipologia di intervento di spesa nell’interesse della figlia.

Spese mediche: obbligo di accordo preventivo

Il caso in esame concerne, in particolare, l’ambito delle spese straordinarie di natura medica – non coperte dal SSN -, scolastica e ludica che, in base al regime di separazione applicato ai coniugi de qua, prevede il pagamento del 70% delle stesse a carico del padre, genitore non collocatario.

La questione posta all’attenzione della Corte riguarda la necessità di un accordo preventivo tra gli ex coniugi inerente alle spese straordinarie da sostenere per i figli.

In proposito viene ripercorso storicamente  l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di regime di separazione dei coniugi, poiché l’art. 155 c.c., nel testo in vigore prima della modifica apportata dalla l. 54/2006, consente al coniuge non affidatario di intervenire nell’interesse dei figli soltanto con riguardo alle “decisioni di maggiore interesse”, non è configurabile a carico del coniuge affidatario alcun obbligo di previa concertazione con l’altro coniuge sulla determinazione delle spese straordinarie. Tale principio non è, tuttavia, privo di deroghe, essendo possibile che il giudice, in forza del secondo e terzo comma della medesima norma, determini  – oltre che la misura – anche i modi con i quali il coniuge non affidatario debba contribuire al mantenimento dei figli (Cass. n. 2182/2009).

Esaminando la giurisprudenza più recente, emerge quell’orientamento che ritiene non configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e concertazione preventiva con l’altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, in quanto si tratta di una decisione “di maggior interesse” per il figlio, sussistendo poi un obbligo di rimborso per il coniuge non collocatario, qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.

Ebbene, stabilisce la sentenza in commento – Cass. n. 4753/2016 – che, nell’ipotesi di mancata concertazione preventiva tra gli ex coniugi, il giudice dovrà operare una verifica sulla rispondenza delle spese all’interesse del minore, commisurando l’entità della spesa alla sua utilità e sostenibilità in riferimento alle condizioni economiche dei genitori.

In forza di tali premesse, considerando che il padre aveva a disposizione una convenzione sanitaria correlata alla sua attività lavorativa, la Cassazione ha concluso ritenendo fondato il rifiuto di rimborsare la spesa medica non concordata ed evitabile, sussistendo l’alternativa vantaggiosa di  usufruire dell’assicurazione medica del padre.

Virginia Dentici

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