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Autovelox, meno di 4 km tra il segnale e la postazione

Autovelox: è necessario che vi sia tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento una distanza non superiore a quattro km, mentre non è stabilita una distanza minima.

Autovelox e segnalazione: il caso

Un cittadino di Bolzano ha presentato ricorso contro una multa per eccesso di velocità. Infrazione rilevata attraverso un autovelox. Secondo l’automobilista il dispositivo elettronico era posizionato a una distanza eccessiva rispetto al segnale che ne avvisa la presenza. Sia il Giudice di Pace che il Tribunale hanno ritenuto che la segnalazione dell’autovelox, posizionata 1.250 metri prima dell’apparecchio, fosse conforme al codice della strada, dando ragione al Comune. L’automobilista ha presentato ricorso per cassazione.

Autovelox e segnalazione: la decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione, con sentenza della seconda sezione civile n. 7949/2017, ha respinto il ricorso dell’automobilista. Secondo il ricorrente una segnalazione ad una distanza di 1.250 metri dal luogo di rilevamento è preavviso inadatto per gli utenti della strada, in quanto la segnalazione dovrebbe trovarsi in loco. 

Secondo il giudici della Suprema Corte è corretto che la validità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante autovelox, è subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata.  Nella specie, il Comune, secondo quanto accertato dal giudice di merito, ha dimostrato che la segnalazione si trovava 1.250 metri prima del punto di rilevamento. Questa distanza è stata ritenuta dal Tribunale di Bolzano congrua perché la preventiva segnalazione potesse utilmente spiegare i suoi effetti di avvertimento. Come considerato da questa Corte (Cass. n. 9770/2016; Cass. n. 25769/2013), ai sensi dell’art. 2, d.m. 15 agosto 2007 i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati “con adeguato anticipo” rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante.

La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi. In particolare, è necessario che non vi sia tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento una distanza superiore a quattro km, mentre non è stabilita una distanza minima, né assume rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada.

Livia Carnevale

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