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Avvocati stabiliti e cancellazione: necessario il contraddittorio

Avvocati stabiliti e cancellazione: necessario il contraddittorio.

Ancora una pronuncia sugli Avvocati stabiliti che, con la sentenza del 17.03.2017 n. 6963,  vedono ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il loro diritto ad essere convocati ed ascoltati prima di essere cancellati dall’elenco speciale.

Avvocati stabiliti e cancellazione: la vicenda.

La vicenda avrebbe origine da una nota del Ministero della giustizia, nella quale veniva indicato come unico soggetto idoneo alla verifica della effettiva abilitazione all’esercizio della professione legale in detto Stato la Unionea Nationala a Barourilor Din Romania, Ordine tradizionale Bucaresti.

Su tale base, il COA di Roma procedeva a cancellare dall’elenco degli avvocati stabilizzati l’Avocat G., iscritto sulla base di titolo conseguito in Romania rilasciato da una diversa associazione professionale.

Avverso tale cancellazione l’Avocat proponeva ricorso al Consiglio Nazionale Forense e a seguito del rigetto, ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Con il primo, il ricorrente deduceva violazione e omessa applicazione dell’art. 17 della legge n. 247 del 2012 e dell’art. 43 del r.d.l. n. 1578 del 1933, nonché omesso esame su fatto decisivo, censurando la sentenza del CNF perché aveva ritenuto non necessaria l’audizione dell’interessato, dopo il deposito degli scritti difensivi e prima dell’adozione del provvedimento da parte del COA.

Avvocati stabiliti e cancellazione: Sezioni Unite e  contraddittorio.

contraddittorio
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Ebbene, per la Suprema Corte il motivo è fondato, in quanto, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 247 del 2012, rubricato “Iscrizione e cancellazione”, «l’accertamento dei requisiti è compiuto dal consiglio dell’ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili».

Considerato pertanto che, come affermato più volte dalle stesse Sezioni Unite, nei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati vige il principio secondo cui il Consiglio dell’ordine territoriale non può infliggere nessuna pena disciplinare senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso,  sarebbe affetto da nullità insanabile il provvedimento del COA che abbia inflitto la sospensione cautelare dall’esercizio della professione all’esito di una riunione alla quale l’interessato non sia stato convocato.

Avvocati stabiliti e cancellazione: l’errore del CNF.

Erroneamente, infatti, secondo la Suprema Corte, il CNF aveva ritenuto che potesse operare il comma 12 dell’art. 17 in virtù del quale, nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l’iscrizione, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l’iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata. Traendo da tale norma la conseguenza che la mancata convocazione dell’interessato non costituisse causa di nullità del procedimento, il CNF aveva deliberato, in assenza di contraddittorio, la cancellazione.

Invero, secondo i Giudici di legittimità, il CNF non avrebbe considerato che “nei procedimenti relativi alla iscrizione e alla cancellazione dall’albo trovano applicazione, in quanto applicabili, le norme che regolamentano il procedimento disciplinare e che, inoltre, nel caso di specie veniva in rilievo una ipotesi non di diniego di iscrizione ma di cancellazione di un avvocato stabilito già iscritto nel relativo elenco speciale”.

Ebbene, alla luce di tale principio, l’interessato aveva diritto ad essere convocato ed ascoltato prima che il COA deliberasse sulla sua cancellazione; e del resto come si potrebbe negare il contraddittorio, uno dei principi cardine del nostro ordinamento, proprio a chi l’ha studiato per tanto tempo!

Iolanda Giannola

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