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Avvocato: può esercitare anche la professione di geometra?

“Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera a), della legge n. 247 del 2012, la professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio. È consentita soltanto l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei giornalisti pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro”.

Questo è uno dei più stringenti principi deontologici che regolano l’esercizio della professione forense ma anche l’indirizzo ribadito dalla Cassazione nell’ultima sentenza in materia, la sentenza n. 26996 del 27 dicembre 20016.

Il caso dell’avvocato-geometra

Nel caso che ha dato luogo alla sentenza n. 26996 /20016 della Cassazione civile a Sezioni Unite, il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma aveva deliberato la cancellazione di un avvocato dall’albo, a causa della contemporanea iscrizione dello stesso all’albo dei geometri. L’avvocato aveva presentato ricorso contro tale delibera contestando la legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera a), della legge n. 247 del 2012 e la violazione delle regole della concorrenza e dei principi di derivazione comunitaria.

Il ricorso era stato rigettato con sentenza dal Consiglio Nazionale Forense. Nella sentenza il CNF si era soffermato sul principio secondo il quale “in presenza della iscrizione ad un albo professionale diverso da quello per i quali non è stabilita incompatibilità, viene meno ogni necessità di accertare se l’attività consentita dalla detta iscrizione sia quantitativamente rilevante o del tutto inesistente”. Il CNF aveva inoltre escluso che l’avvocato-geometra potesse vantare un diritto quesito al mantenimento della iscrizione all’albo dei geometri dichiarando, di conseguenza, manifestamente infondate le contestazioni sollevate.

I punti focali della sentenza della Cassazione

Anche il successivo ricorso alla Corte di Cassazione ha avuto il medesimo epilogo e la sentenza n. 26996 /20016 ha fatto luce su alcuni aspetti, certamente non secondari, della questione.

  1. Quanto al primo motivo di ricorso con cui l’avvocato-geometra ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 1, lettera a), della legge n. 247 del 2012, la Corte, in linea con la posizione del CNF, ha chiarito che la norma riconduce le varie ipotesi di incompatibilità a quattro gruppi: 1) l’esercizio di altra attività di lavoro autonomo; 2) l’attività commerciale; 3)l’assunzione di cariche societarie; 4) l’attività di lavoro subordinato. Nel caso dell’avvocato-geometra, le eccezioni al divieto di iscrizione ad altri albi sono un numerus clausus, ossia casi specifici ed elencati, non suscettibili di interpretazione analogica. Sussiste pertanto incompatibilità tra l’iscrizione all’albo forense e quella all’albo dei geometri, non essendo questa ipotesi ricompresa tra le eccezioni ammesse. In tali casi non si rende neppure necessario accertare la continuità dell’esercizio della professione ritenuta incompatibile. Sull’assenza di qualsiasi attività istruttoria da parte dell’Ordine degli Avvocati e del CNF, era incentrato il secondo motivo di impugnazione che, per le ragioni già evidenziate essendo strettamente connesso al primo, è stato ugualmente rigettato.
  2. Quanto al terzo motivo, con il quale il ricorrente denunciava violazione e mancata applicazione dei principidisciplinary-1326277 Costituzionali di concorrenza tra professionisti e di quelli dell’Unione Europea sui servizi del mercato interno, la Cassazione ne ha dichiarato l’infondatezza motivando che la disciplina dell’incompatibilità dettata dall’art. 18, trova giustificazione nella necessità di assicurare, nell’interesse generale, la professionalità dell’avvocato e l’indipendente esercizio della sua attività professionale. La normativa non si può ritenere in contrasto con i principi richiamati dal ricorrente. L’impedimento all’accesso o alla permanenza nell’albo degli avvocati, infatti, non è assoluto, in quanto l’incompatibilità può essere rimossa immediatamente attraverso la cancellazione dall’albo incompatibile.
  3. Da un punto di vista procedurale la sentenza ha, inoltre, evidenziato che il ricorso poteva essere proposto solo nei confronti del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma e del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione e non anche contro il Consiglio Nazionale Forense. Quest’ultimo, per la sua posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l’organo che ha emesso la decisione impugnata, è giudice e non può essere parte.

Rosy Abruzzo

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