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Bonifici non autorizzati, la banca è responsabile se non prova che il cliente ha disposto il pagamento

La Cassazione torna sul tema della responsabilità della banca per improprio utilizzo di strumenti di pagamento da parte di terzi con la sentenza n°9158/2018. Ponendosi nel solco di un filone giurisprudenziale ampiamente consolidato, la Corte conferma che l’intermediario è responsabile nel caso in cui siano effettuate a debito sul conto del cliente operazioni non desiderate. A detta dei giudici, rientra nell’area del rischio di impresa del prestatore di servizi di pagamento la possibilità di utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte di terzi. Simile evento può essere prevenuto dal professionista tramite la predisposizione misure di sicurezza per assicurare la riconducibilità dell’operazione alla volontà del titolare.

Bonifici non autorizzati e diligenza della banca

A sostegno di tale conclusione anche l’esigenza di mantenere la fiducia degli utenti, funzionale altresì alla tutela della stabilità del sistema. Inoltre, poiché il professionista è dotato di risorse e conoscenze molto più approfondite del cliente, è ragionevole porre su di esso il rischio di utilizzo improprio del servizio di pagamento. Ciò a meno che l’evento non sia attribuibile a dolo del cliente o a comportamenti tanto incauti da non poter essere fronteggiati anticipatamente. Peraltro, la delicatezza del tema è ulteriormente sottolineata dal recente recepimento della seconda direttiva sui servizi di pagamento nel mercato interno (PSD 2), che rafforza le norme poste a presidio della sicurezza dei pagamenti nell’area SEPA.

Conseguentemente, in applicazione del canone de “l’accorto banchiere” (Cass. 2950/2017) grava sulla banca l’onere di provare che l’operazione è voluta dal cliente. Nel caso di specie, si trattava di un bonifico disposto in favore di un terzo senza l’autorizzazione dei titolari del conto, i quali nemmeno conoscevano l’identità del beneficiario. Il ragionamento condotto dalla Suprema Corte conduce a cassare la sentenza della Corte d’Appello di Palermo impugnata dal ricorrente. I giudici del merito, infatti, si sono discostati dagli insegnamenti della Cassazione supponendo che gli odierni ricorrenti si fossero resi responsabili di quanto avvenuto per aver aperto una mail ed aver comunicato per questa via i propri dati ad estranei.

Alessandro Re

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