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Il calciatore festeggia l’arrivo del figlio su Facebook, ma la moglie non lo sapeva: scatta il risarcimento del danno anche in pendenza di giudizio di separazione

Il calciatore festeggia l’arrivo del figlio con la nuova compagna su Facebook prima ancora di comunicarlo alla ex moglie e ora gli tocca pagare i danni.

Con la sentenza n. 4187 del 1 Marzo del 2017 il Tribunale di Roma va a rafforzare quel filone giurisprudenziale che configura il tradimento “pubblicizzato” con i canali virtuali come condotta illecita, fonte di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ad essa conseguente.

Il giudice romano valorizza la nozione di illecito c.d. endofamiliare  e arricchisce l’orientamento, ormai consolidato anche in sede di legittimità, secondo cui “il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume il connotato di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia costituisce il presupposto logico della responsabilità civile.”(Cass. n. 9801/2005).

Com’è noto, la violazione dei doveri derivanti dal matrimonio non trova la sua unica sanzione nelle misure tipiche previste dalla disciplina specifica del diritto di famiglia, quale lo strumento dell’addebito della separazione, in quanto tali doveri hanno natura giuridica e la relativa violazione, se cagiona la lesione di diritti costituzionalmente protetti, va ad integrare gli estremi dell’illecito civile.

E’ dunque possibile prescindere da una pronuncia di addebito della separazione ed instaurare un’autonoma azione volta esclusivamente al risarcimento del danno derivante dalla lesione dei suddetti diritti. Pertanto, nell’ipotesi in cui l’inadempimento dei doveri coniugali sia di particolare rilievo, al coniuge autore della violazione potrà addebitarsi una responsabilità risarcitoria in applicazione degli artt. 2043 c.c. e 2059 c.c., anche a prescindere dall’effettivo accoglimento della domanda di addebito nell’ambito del diverso procedimento di separazione giudiziale, subordinata alla dimostrazione dell’effettiva incidenza causale, o concausale, del comportamento del coniuge contrario ai doveri coniugali.

Nel caso in esame la moglie non ha, soltanto, dimostrato il tradimento del coniuge,  già anteriore all’azione risarcitoria ed al precedente giudizio di separazione, ma anche i danni subiti.

Il riferimento è, in particolare, al fatto che il calciatore ha abbandonato la casa familiare, ancor prima della nascita della seconda figlia avuta con la moglie, non ha mostrato alcuna cura o interesse, né affettivo né economico, per le figlie minori, ha reso pubbliche le foto che lo ritraevano con la nuova compagna, nonché la notizia della nuova paternità (diffusione di notizie aggravata, chiaramente, dalle testate giornalistiche di settore).

Da tali circostanze emerge con forza una condotta da parte del coniuge decisamente violativa degli obblighi giuridici nascenti dal matrimonio, in particolare in termini di dovere di fedeltà e assistenza morale e materiale tra i coniugi, oltre che particolarmente offensiva di beni costituzionalmente protetti, in particolare dell’onore e della dignità della moglie, peraltro da pochi mesi divenuta madre della seconda figlia, che ha dovuto affrontare una considerevole solitudine affettiva ed un rilevante abbandono sia in riferimento agli obblighi di mantenimento che in relazione all’esercizio della responsabilità genitoriale.

Il Tribunale, invero, non ha dubitato della riconducibilità in termini eziologici del comportamento sopra descritto rispetto alla condizione psico-fisica dedotta e  documentata dalla moglie.

In definitiva, non vi è dubbio che la condotta del calciatore vada qualificata come illecita, in aperta violazione dei doveri giuridici nascenti dal matrimonio ed altresì lesiva dei valori costituzionalmente tutelati, giustificando così una condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore della moglie, non ancora ex coniuge.

Virginia Dentici

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