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Cari giudici non potete rottamare i notai

I giudici dei Tribunali di Pordenone e Roma hanno stabilito che non è necessario l’intervento del notaio per la trascrizione dei trasferimenti immobiliari in virtù di accordi di separazione coniugale. Il mondo dell’avvocatura plaude alla decisione.

I notai non ci stanno e rivendicano il loro fondamentale ruolo nel nostro ordinamento giuridico.

Negoziazione assistita: i notai spiegano la loro funzione

Ha sollevato non poche polemiche la pronuncia del Tribunale di Pordenone, con cui i giudici hanno ordinato alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di trascrivere, in assenza di autenticazione notarile, un passaggio di proprietà nell’ambito di una pratica di negoziazione assistita tra due coniugi in fase di separazione. Seguita poco dopo da una medesima decisione da parte del Tribunale di Roma.

Immediata la reazione dei notai, in seguito al clamore mediatico che ha suscitato la notizia.

L’Asign (Associazione Italiana Giovani Notai), in un comunicato, afferma che “il provvedimento del Tribunale è contrario alla lettera della legge e pone in pericolo la tenuta dei Registri Immobiliari. Infatti la correttezza dei RR. II. assicura la generale tutela del complessivo ordinamento giuridico. I notai fungono da filtro di legalità e garantiscono, con personale responsabilità, la sicurezza dei traffici giuridici. La giurisprudenza non può disattendere i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico. I giovani notai continueranno a difendere la stabilità e la coerenza del nostro ordinamento, a tutela di un sistema dei Pubblici Registri Immobiliari che, grazie al Notariato, è invidiato in tutto il mondo ed è studiato e copiato dalle principali nazioni emergenti. Minare tale sistema costituisce un grave danno per la collettività, atteso che la proprietà immobiliare è tuttora considerata la prima ricchezza dei cittadini italiani”.

Negoziazione assistita: cosa prevede la legge

Il sito Federnotizie.it ha pubblicato una nota sulla questione, inquadrando la problematica dal punto di vista normativo e analizzando i due decreti dei Tribunali. Qui di seguito un estratto del contenuto della nota.

Le disposizioni di riferimento sono gli articoli 5 e 6 del Decreto Legge n. 132 del 12 settembre 2014.

L’art. 5 detta regole sull’esecutività dell’accordo raggiunto a seguito della negoziazione assistita e sulla trascrizione immobiliare dello stesso. Tale norma stabilisce che “L’accordo, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati certificano l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.

L’art. 6 contiene una disciplina speciale relativa alla negoziazione in materia familiare e, in particolare, a quella finalizzata alla separazione coniugale o al divorzio consensuale o alla modifica delle relative condizioni. Il comma 2 dispone che l’accordo finale sia trasmesso al P.M., il quale, ove ritenga che esso non presenta irregolarità e risponde all’interesse di eventuali figli non autosufficienti, lo approva e dà il nullaosta per gli adempimenti successivi. Questi sono previsti dal comma 3, secondo cui “L’avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di cui all’articolo 5”. Nulla è detto, invece, circa l’eventuale trascrizione dell’accordo nei RR.II.

Negoziazione assistita: cosa hanno stabilito i giudici

Prosegue la nota.

Nel caso deciso dal decreto pordenonese, era stata richiesta la trascrizione di un accordo di separazione contenente il trasferimento dal marito alla moglie della metà indivisa di un immobile. Intervenuto il nulla osta del P.M. e trasmesso l’accordo all’ufficiale dello stato civile, l’atto veniva quindi presentato, senza autentica notarile, alla competente conservatoria dei RR.II. ai fini della trascrizione del trasferimento. Il conservatore, tuttavia, si rifiutava di procedere, ritenendo il titolo privo della forma autentica richiesta dalla legge.

Il Tribunale, investito della questione, ha ordinato al conservatore di dar corso alla formalità. Ciò in quanto, pur riconoscendo la “portata generale” dell’art. 5 d.l. 132/2014 (il quale prevede l’intervento di un pubblico ufficiale autenticante ai fini della pubblicità immobiliare), il Tribunale ha ritenuto di valorizzare la “specialità” degli accordi in materia familiare di cui all’art. 6.

In particolare, la decisione si fonda sul comma 3 di questa disposizione, nella parte in cui equipara l’accordo assistito agli omologhi provvedimenti giudiziali. Tale equiparazione è stata interpretata estensivamente dal Tribunale, come riguardante anche l’idoneità del titolo ai fini della trascrizione: se, ai sensi dell’art. 2657 cod. civ., sono trascrivibili senza bisogno di autentica gli atti dell’autorità giudiziaria, allora devono essere trascrivibili anche gli accordi assistiti, “pena la vanificazione della predetta espressa equiparazione ai provvedimenti giudiziali ed il conseguente irriducibile contrasto con i canoni costituzionali di coerenza e ragionevolezza”.

Come si vede, dunque, il Tribunale non ha affatto riconosciuto l’idoneità dell’autentica dell’avvocato ai fini della trascrizione. Al contrario, la decisione afferma che l’accordo assistito di separazione può essere trascritto senza bisogno di autentica, in quanto equiparato dalla legge agli atti dell’autorità giudiziaria. Alla medesima conclusione è pervenuto il Tribunale di Roma.

Negoziazione assistita: (in)certezza del diritto

In conclusione, secondo il Notariato i due provvedimenti sono errati in punto di diritto. L’errore, in cui entrambe le corti sono incorse, consiste nel ritenere che l’equiparazione normativa tra l’accordo assistito e i provvedimenti giudiziali di separazione non riguardi soltanto gli effetti dell’atto, ma si estenda anche alla forma dello stesso ai fini della pubblicità immobiliare.

Bisogna riconoscere che, se l’art. 6, comma 3, d.l. 132/2014 avesse inteso derogare all’art. 5, comma 3, del medesimo decreto e all’art. 2657 cod. civ., saremmo di fronte a una deroga irragionevole, in quanto contraria alla ratio della disciplina della forma per la trascrizione. Infatti, la ragione per cui la legge, ai fini della pubblicità immobiliare, richiede l’autentica per gli atti privati, mentre non la richiede per gli atti dell’autorità giudiziaria, risiede nel banalissimo fatto che, mentre questi ultimi sono emanazione di una pubblica autorità e, dunque, sono per definizione autentici, i primi provengono da soggetti privati e sono formati al di fuori di qualsiasi controllo pubblico, per cui debbono essere sottoposti a un siffatto controllo prima di essere recepiti nei RR.II.

Sarebbe dunque irragionevole esonerare dall’autentica l’accordo assistito, che è un atto privato a tutti gli effetti, in quanto formato dalle parti con la sola assistenza dei propri legali (soggetti non indipendenti per definizione e non esercenti una pubblica funzione). È pur vero che tale atto è sottoposto, ai sensi dell’art. 6 d.l. 132/2014, al controllo del P.M., ma questo è un controllo successivo alla formazione dell’accordo da un punto di vista documentale: un controllo che, pertanto, non può svolgere alcuna funzione di autenticazione.

I notai li definiscono decreti sbagliati. Non una vittoria degli avvocati sui notai, ma una sconfitta comune: una sconfitta dell’ordinamento civile nel suo complesso.

In un contesto sovranazionale in cui anche di recente è stata ribadita la fondamentale importanza della pubblicità immobiliare quale strumento di certezza dei diritti (CGUE, sent. 9 marzo 2017, causa C 342/15), decisioni come quelle di Pordenone e di Roma rappresentano pericolosi passi indietro, in nome di un malinteso spirito di semplificazione.

Fonte: Federnotizie.it

Livia Carnevale

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