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Cassonetto in fiamme: per i danni decide il giudice amministrativo

Cassonetto in fiamme: il caso

Una cittadina del comune di Ottaviano, in provincia di Napoli, subiva danni alla propria abitazione in seguito ad un incendio del 2007, nel quale due cassonetti erano andati a fuoco vicino a casa sua causandole ingenti danni, per i quali chiedeva un risarcimento. Nel corso della vicenda processuale innanzi ai tribunali di Nola, Napoli, ed alla corte d’appello di Napoli, veniva sollevata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario. La presidenza del consiglio dei ministri (dipartimento della protezione civile – unità tecnica amministrativa ex art. 15 O.P.C.M. 3920 del 28/01/2011) proponeva ricorso in cassazione contro la sentenza d’appello, con un unico motivo, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 33 d.lgs. n. 80/1998, (come sostituito dall’art. 7, comma 1, legge n. 205/2000) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.

Secondo la ricostruzione della ricorrente la decisione riguardo la sussistenza dei danni ed il loro eventuale riconoscimento in sede giudiziale rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo e non in quella del giudice ordinario.

Cassonetto in fiamme: riparto di giurisdizione e competenza del giudice amministrativo

La corte di cassazione ritiene condivisibile la tesi prospettata dalla presidenza del consiglio dei ministri, riconoscendo la sussistenza della giurisdizione del giudice ammnistrativo nel caso in questione.

La suprema corte infatti, con l’ordinanza n. 22009 del 21 settembre 2017, rinnova la posizione in maeria già espressa dalle sezioni unite nel 2013 in relazione al riparto di giurisdizione (sent. n. 16304 del 28/06/2013), pronuncia in cui i giudici di legittimità avevano appunto affermato sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo in tema di risarcimento del danno da omesso o inesatto smaltimento di rifiuti.

In applicazione dei principi già sanciti dalla giurisprudenza in materia pertanto, che risultano perfettamente applicabili anche a questa ipotesi, “presupposto della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è l’esercizio, ancorché illegittimo o mancato, del potere che la legge attribuisce alla pubblica amministrazione per la gestione del servizio pubblico di raccolta e rifiuti urbani nel pubblico interesse”.

Sul punto viene richiamato peraltro anche un recente intervento della corte di cassazione a sezioni unite (sentenza n. 11142 dell’8 maggio 2017) che ha specificato come nelle situazioni di questo tipo la disciplina normativa riguardi – salvi i casi in cui l’azione abbia ad oggetto direttamente atti e provvedimenti amministrativi – le ipotesi di “comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere”.

La corte ha dunque accolto il ricorso cassando la sentenza impugnata, dichiarando come detto il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria e la giurisdizione del giudice amministrativo.

Chiara Pezza

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