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Centrale dei rischi, illegittima la segnalazione del cliente moroso ma non in difficoltà economiche

Centrale dei rischi, cos’è?

La Centrale dei rischi interbancari costituisce un sistema informatico, alla cui tenuta è preposta la Banca d’Italia. Tale sistema permette alla banche di segnalare le posizioni debitorie dei propri clienti che si connotino per la significatività del loro importo, che consente di qualificare il debitore come soggetto in sofferenza (della Centrale dei rischi ci siamo già occupati http://www.masterlex.it/diritto-civile/centrale-dei-rischi-lavviso-della-registrazione-del-debitore-un-atto-recettizio/).

La segnalazione, come facilmente intuibile, è suscettibile di arrecare grave pregiudizio al cliente, poiché le banche con cui egli dovesse intrattenere rapporti potranno accedere alla Centrale dei rischi per verificare la sua esposizione. Conseguentemente, il soggetto che sia stato segnalato, prevedibilmente, avrà difficoltà a ottenere credito da parte degli intermediari. Pertanto, ormai da tempo la giurisprudenza ha inquadrato l’illegittima segnalazione come un atto fonte di responsabilità  della banca, che obbliga al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal cliente.

Centrale dei rischi e legittimità della segnalazione

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L’ordinanza della Cassazione n. 25512/2017 è utile per precisare i limiti oltre i quali la segnalazione alla Centrale dei rischi non è legittima e le conseguenze da ciò derivanti. La Suprema Corte ribadisce che la segnalazione attuata in conformità alla normativa di attuazione dell’art. 51, comma 1, T.U.B. costituisce attività doverosa, in quanto volta a preservare interessi pubblicistici quali quelli connessi al contenimento dei rischi bancari. Tuttavia, tale attività deve svolgersi nel rigoroso rispetto dei limiti imposti dalla legge, poiché idonea a incidere sulla situazione soggettiva dei singoli clienti, e in particolare sulla reputazione economica e sull’operatività bancaria degli stessi. Sinteticamente, la segnalazione deve avvenire qualora il debito sia superiore a 30.000 euro, oppure il credito vantato dalla banca sia comunque in “sofferenza” (sempre con riferimento a un finanziamento pari o superiore a 30.000 euro).

Centrale dei rischi, la Cassazione sui limiti dell’obbligo di segnalazione e regime di responsabilità

Nel caso di specie, la Cassazione rileva come correttamente il giudice di merito non avesse ritenuto sussistenti i presupposti per la segnalazione, effettuata da una banca nei confronti di un proprio cliente con cui aveva stipulato un contratto di mutuo. In particolare, affinché la posizione del cliente possa essere definita in sofferenza è necessario che vi sia una situazione di difficoltà economica dello stesso, che possa definirsi di grave e stabile difficoltà economica, sebbene non assimilabile in pieno all’insolvenza che giustificherebbe il fallimento. Al contrario, la Cassazione ritiene di confermare le motivazioni della sentenza impugnata, secondo cui la morosità del cliente non era indice di difficoltà economiche, ma derivava da altri fattori.

Conseguentemente, la condotta della banca deve considerarsi illegittima e deve essere confermata la condanna dell’intermediario alla cancellazione della segnalazione alla Centrale dei rischi e al risarcimento del danno. La responsabilità della banca viene qualificata come negoziale ai sensi dell’art. 1218 c.c., con necessità per l’impresa di dimostrare di aver diligentemente adempiuto ai propri obblighi.

La giurisprudenza realizza così un’apprezzabile opera di bilanciamento tra gli interessi in gioco in simili casi, ribadendo la necessità di rispettare rigorosamente i limiti imposti dalla normativa per procedere alla segnalazione senza realizzare un’indebita lesione della reputazione del cliente.

Alessandro Re

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