Shopping Cart

Chiusa una champagneria per illecito sfruttamento del marchio Champagne

Una recentissima sentenza del Tribunale di Milano ha disposto la chiusura di una champagneria milanese per illecito sfruttamento della notorietà del marchio Champagne.

E’ quanto successo al proprietario di un’attività di ristorazione recante l’insegna “Champagnerie”. All’interno del locale lounge bar era possibile, infatti, degustare varie tipologie di Champagne accompagnate da piatti a base di pesce.

Il Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne ha convenuto in giudizio il ristoratore per violazione della DOC Champagne ai sensi dell’art. 103, regolamento (CE) n. 1308/2013 e degli artt. 14, 29 e 30 c.p.i., imputando allo stesso di aver tenuto un comportamento integrante gli estremi della concorrenza sleale e chiedendo l’inibizione dell’uso del termine “Champagnerie” come segno distintivo, insegna o nome a dominio nella pubblicità e su internet.

Ciò che ci lascia dubbiosi è, invero, il fatto che siano molteplici le “champagnerie” che svolgono, in tutta Italia, la loro attività commerciale.

Cosa ancora più rilevante, a mio avviso, è che il termine “champagneria” è entrato ufficialmente a far parte del lessico italiano tanto da essere rinvenibile all’interno del dizionario con il significato di: “locale pubblico per la degustazione di champagne”.

“Champagneria” è, quindi, un luogo ove si consuma prevalentemente champagne, in qualche modo paragonabile a “birreria”. Può, dunque, il Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, vantare un diritto di privativa su un termine facente parte del lessico comune?

“Champagne” è, sì, un marchio ma anche un termine che ha assunto nel tempo una connotazione atta ad indicare una particolare tecnica di produzione del vino spumante in generale.

Un caso analogo è riscontrabile se si pensa al termine “nutelleria” e ai locali omonimi nei quali è possibile consumare prodotti a base di nutella.

Fu, infatti, Ferrero ad instaurare, qualche anno fa, un giudizio innanzi alla Corte Distrettuale degli Stati Uniti per ottenere la condanna per concorrenza sleale di un’azienda statunitense (GCAS Group LLC) che avrebbe violato i diritti di privativa industriale sul marchio Nutella.

La GCAS, in attesa della risoluzione definitiva, ha cambiato la propria denominazione passando dalla denominazione Nutelleria a Nuteria. Il proprietario del marchio sostiene, infatti, che non sia possibile vantare una privativa industriale sulla radice “nut”, in quanto si tratta di una parola di uso comune.

Il significato del termine in inglese è, infatti, “nocciola” o “noce”.

Ciò non è bastato a Ferrero, che continua ad affermare che, in ogni caso, l’utilizzo di Nutella nel marketing della caffetteria crea confusione inducendo i consumatori a ritenere che GCAS sia autorizzata ad utilizzare i suoi prodotti.

 

Maria C. Cucuzza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultimi articoli

I LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEL DIALOGO DELLE ALTE CORTI
I LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEL DIALOGO DELLE ALTE CORTI
IL SALARIO MINIMO GARANTITO: TRA SPERANZE, UTOPIE E REALTÀ
AI Act. Rischi e prospettive sui diritti fondamentali.

Formazione Professionale per Avvocati
P.Iva: 07003550824

Privacy Policy | Cookie Policy

Partner