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Codice degli appalti: parte il DGUE elettronico

Da oggi il Documento di gara unico europeo (DGUE) dovrà essere reso disponibile esclusivamente in forma elettronica

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, a seguito di circolare del 18 luglio 2016, n. 3, recante le linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE), approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, ha reso noto che, per le procedure di gara bandite dal 18 aprile, il DGUE dovrà essere reso disponibile esclusivamente in forma elettronica, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici ex art. 85 co. 1.

Vediamo nel dettaglio le novità.

DGUE elettronico: cos’è?

Il Documento di gara unico europeo (DGUE), consiste in un’auto-dichiarazione dell’impresa sulla propria situazione finanziaria, sulle proprie capacità e sulla propria idoneità per una procedura di appalto pubblico e consente, agli offerenti, di non dover più fornire piene prove documentali e ricorrere ai diversi moduli precedentemente in uso negli appalti UE agevolando, pertanto, l’accesso agli appalti transfrontalieri.

Il documento, è disponibile in tutte le lingue dell’Unione Europea ed è utilizzato per indicare, in via preliminare, il soddisfacimento delle condizioni prescritte nelle procedure di appalto pubblico nell’UE.

DGUE elettronico: i contenuti

I documenti di gara dovranno contenere: le informazioni sullo specifico formato elettronico del DGUE, l’indirizzo del sito internet in cui è disponibile il servizio per la compilazione del DGUE e le modalità con le quali il DGUE elettronico deve essere trasmesso dall’operatore economico alla stazione appaltante.

Fino alla data di entrata in vigore dell’obbligo delle comunicazioni elettroniche ex art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici“le stazioni appaltanti che non dispongano di un proprio servizio di gestione del DGUE in formato elettronico, o che non si servano di altri sistemi di gestione informatica del DGUE, richiederanno nei documenti di gara all’operatore economico di trasmettere il documento in formato elettronico, compilato secondo le modalità ivi indicate, su supporto informatico all’interno della busta amministrativa o mediante la piattaforma telematica di negoziazione eventualmente utilizzata per la presentazione delle offerte”.

Le regole tecniche per la predisposizione del DGUE, saranno emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), ai sensi dell’art. 58 comma 10 del Codice dei contratti pubblici.

Per tutte le procedure di gara bandite dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di DGUE elettronico, eventuali DGUE utilizzati in formati diversisaranno considerati quale documentazione illustrativa a supporto. I requisiti di integrità, autenticità e non ripudio del DGUE elettronico devono essere garantiti secondo quanto prescritto dal Codice dell’Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.

Per vedere i risultati, non ci resta che aspettare.

Maria Teresa La Sala

 

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