Shopping Cart

Concorso di cause: responsabilità solidale del conducente e del medico nei sinistri stradali

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28656 del 30 novembre 2017, affronta la delicata questione relativa alla responsabilità solidale del soggetto responsabile del sinistro stradale e del medico autore dell’inadeguato trattamento terapeutico nei confronti del soggetto danneggiato dall’incidente.

Nel caso di specie, un soggetto era rimasto vittima di un sinistro stradale che gli cagionava delle lesioni cerebrali e, a causa di un errore medico-diagnostico, le lesioni cerebrali non adeguatamente trattate terapeuticamente, degeneravano in un grave ascesso cerebrale. Infatti, dalle perizie tecniche e mediche, era risultato che le lesioni avrebbero potuto essere curate attraverso una determinata terapia antibiotica e chemioterapica, omessa la quale, le lesioni avrebbero potuto (e di fatto sono) degenerate in un grave ascesso cerebrale.

La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigettando la pretesa del ricorrente, ha ritenuto ravvisabile una responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. nell’obbligazione risarcitoria in capo all’autore della condotta illecita da cui è derivato il sinistro stradale nonché in capo al medico responsabile dell’inadeguato trattamento sanitario.

Infatti, ad avviso dei giudici, si è in presenza della fattispecie del “unico fatto dannoso” richiesto dalla norma ex art. 2055 c.c., “ogni qualvolta l’evento dannoso sia ricollegabile eziologicamente a più persone, essendo sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo ed essendo a tal fine irrilevante se il fatto dannoso sia derivato da più autonome azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti anche temporalmente distinti ed anche diversi”.

Dunque, nel caso concreto, si sarebbe in presenza di due condotte distinte e temporalmente distanti, che hanno tuttavia concorso a determinare il danno con la conseguenza che il soggetto danneggiato potrà invocare, secondo la suprema Corte, la responsabilità risarcitoria solidale nei confronti del medico e del conducente del veicolo.

Martina Scarabotta

per leggere lil testo della sentenza clicca qui

Ultimi articoli

I LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEL DIALOGO DELLE ALTE CORTI
I LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEL DIALOGO DELLE ALTE CORTI
IL SALARIO MINIMO GARANTITO: TRA SPERANZE, UTOPIE E REALTÀ
AI Act. Rischi e prospettive sui diritti fondamentali.

Formazione Professionale per Avvocati
P.Iva: 07003550824

Privacy Policy | Cookie Policy

Partner