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Condomino inutilmente litigioso? Scatta la condanna per lite temeraria

Il condomino litigioso solo con finalità dilatorie rischia una condanna d’ufficio, ex art 96 comma III c.p.c., al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento danni. Così la Cassazione con la sentenza  n. 16482 del 16 luglio 2017  .

«Le liti non durerebbero mai a lungo, se il torto fosse da una parte sola», affermava il duca François de La Rochefoucauld. Non sempre è così. Alle volte accade proprio che, soprattutto in contesti altamenti litigiosi, come quello condominiale, chi ha torto continua imperterrito a sostenere le proprie ragioni. Se la lite approda in Tribunale, però, questo atteggiamento può costare molto caro.

Il caso

Un condomino particolarmente “sensibile”,  nel 2010 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Novara altri due condòmini in quanto, a suo dire, nel redigere un verbale di assemblea condominiale, avevano utilizzato espressioni lesive del suo onore e della sua reputazione. Tali espressioni venivano così elencate:

  • «Il controllo dei documenti da parte del sig […] si dilunga oltre ogni ragionevole tempo»;
  •  «sorge, come sempre, la solita animata discussione tra il sig [… ]e l’amministratore»;
  • «tutti gli altri condòmini danno evidenti segni di impazienza»;
  • «i condòmini [sono] loro malgrado testimoni dei fatti»;
  • «il sig […] giustifica il suo voto contrario con le solite motivazioni di tutti gli anni».

In primo grado, il Tribunale  rigettava la domanda dell’attore con conseguente condanna di quest’ultimo per lite temeraria (art. 96 terzo comma c.p.c.).  Nonostante ciò il condomino decideva di proporre appello, l’appello veniva dichiarato inammissibile.

Il condomino proponeva ricorso per Cassazione.

Tutela delle minoranze condominiali e violazione CEDU: i motivi di ricorso del condomino

Sostenendo, a detta dei giudici di Cassazione, delle «tesi giuridicamente originali», il legale del condòmino ha articolato un ricorso basato su quattro motivi di ricorso.

In particolare, secondo il ricorrente,  il Tribunale avrebbe violato l’art. 101 c.p.c., perché avrebbe deciso la causa senza previamente sottoporre alle parti la questione, rilevata d’ufficio, del «contesto agitato in cui venne scritto il verbale di condominio».  La Corte rileva che il Tribunale di Novara venne chiamato a stabilire se quel verbale era o meno diffamatorio e non lo ritenne tale, il motivo è dunque infondato in quanto non risulta che la decisione sia fondata su questioni sulle quali le parti non hanno potuto discutere, e la notazione sul clima “teso” rappresenta una semplice nota ad colorandum.

La seconda censura riguarda una asserita violazione di giudicato esterno. Il Tribunale avrebbe violato il giudicato esterno perché lo stesso Tribunale, in una precedente sentenza del 2013, avrebbe accertato che il condomino ricorrente non faceva perdere tempo in assemblea. Il motivo è ritenuto dalla Cassazione inammissibile per la sua estrema genericità ma anche infondato perchè  «il giudicato si forma sull’oggetto della domanda, ed oggetto del presente giudizio era stabilire se il condomino fosse stato o no diffamato, non se facesse perdere tempo ai condòmini durante le assemblee condominiali».

La sentenza di secondo grado inoltre avrebbe violato l’art. 2 Cost. e la CEDU, perché avrebbe escluso il carattere diffamatorio di uno scritto che ha leso i suoi diritti della persona, avendolo discriminato in quanto minoranza nell’assemblea condominiale. Lapidaria la Cassazione sul punto: «Il motivo è manifestamente infondato, non esistendo norma veruna nell’ordinamento nazionale o sovranazionale che tuteli i diritti delle minoranze condominiali».

Il monito della Cassazione

Sonora la bocciatura della Cassazione. I giudici, con la pronuncia in esame, lanciano un severo monito non solo al ricorrente ma anche al legale che lo ha assistito. Davanti a tesi “giuridicamente originali” e ad un ricorso per Cassazione volto a censurare un tipico apprezzamento di fatto (la natura diffamatoria di uno scritto), i giudici evidenziano come «il ricorrente, in definitiva, ha proposto un ricorso in parte manifestamente infondato, ed in parte manifestamente inammissibile»

Delle due l’una:  «o il ricorrente – e per lui il suo legale, del cui operato ovviamente il ricorrente risponde, nei confronti della controparte processuale, ex art. 2049 c.c. – ben conosceva l’insostenibilità della propria impugnazione, ed allora ha agito sapendo di sostenere una tesi infondata (condotta che, ovviamente, l’ordinamento non può consentire); ovvero non ne era al corrente, ed allora ha tenuto una condotta gravemente colposa, consistita nel non essersi adoperato con la exacta diligentia esigibile (in virtù del generale principio desumibile dall’art. 1176, comma 2, c.c.) da chi è chiamato ad adempiere una prestazione professionale altamente qualificata quale è quella dell’avvocato in generale, e dell’avvocato cassazionista in particolare».

L’esito non poteva essere differente: il ricorrente è stato condannato d’ ufficio ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c., al pagamento in favore delle parti intimate, in aggiunta alle spese di lite, d’una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno.

Maria Rosaria Pensabene

 

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