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Consegna del bene: l’obbligo di custodia non viene mai meno

Far lavare un auto, riparare un telefonino, costruire una casa…per determinate attività non si può prescindere dalla consegna di alcuni beni, ed ovviamente chi deve svolgerle è tenuto ad adottare le necessarie cautele. Tra queste ultime non potrà mai mancare l’obbligo di custodia, come ribadito da una recente ordinanza della Cassazione.

L’ordinanza 486/2018 della Seconda Sezione Civile della Cassazione affronta il delicato tema dei doveri cu è tenuto il prestatore d’opera nello svolgimento della propria attività.

La vicenda

Il proprietario di una stazione di lavaggio subisce il furto dell’autovettura che gli era stata consegnata da un cliente nel frattempo allontanatosi. La compagnia assicurativa del derubato, una volta corrisposto a quest’ultimo -si trattava nello specifico di una s.r.l.- la somma a titolo di ristoro dei danni derivanti dal furto (pari a circa 50000 Euro) otteneva dal Tribunale di Verona una pronuncia che obbligava il titolare dell’autolavaggio a corrisponderle la somma di cui sopra. La successiva impugnazione proposta dal titolare veniva dichiarata inammissibile dalla Corte d’Appello di Venezia.

Nel ricorso per Cassazione il titolare evidenziava in primo luogo di aver adottato tutte le accortenze esigibili al fine di evitare danni all’autovettura che gli era stata consegnata. In particolare, una volta terminato il lavaggio -attività unicamente durante la quale, a suo avviso, sarebbe esistito a suo carico anche un obbligo di custodia dell’automobile, di carattere accessorio e quindi valutabile all stregua del criterio del “buon padre di famiglia”– egli aveva richiuso l’auto e depositato le chiavi nell’apposita cassetta. Secondo tali doglianze, non era possibile imputargli un successivo e persistente obbligo di custodia dell’auto.

La decisione della Corte: “l’insostituibilità” dell’obbligo di custodia

La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza 486/2018 non condivide i motivi di doglianza addotti dal titolare dell’autolavaggio. “Il prestatore d’opera – si legge nell’ordinanza- se conviene con il committente di prendere in consegna il bene per l’esecuzione della prestazione principale su di esso, assume, ai sensi degli artt. 2222 e 1177 cod. civ., anche l’obbligo accessorio di custodirlo fino alla riconsegna, pure in caso di deposito a titolo gratuito o di cortesia”. 

Tra l’altro, analizzando il caso concreto, neanche poteva ritenersi realmente assolto dal ricorrente il dovere di diligenza sullo stesso pendente : “…la diligenza richiesta al prestatore d’opera, di adottare le cautele necessarie alla custodia fino al momento della riconsegna, nel caso di specie si risolveva nel riporre le chiavi dell’auto in luogo non accessibile ad estranei”, mentre il ricorrente si era limitato a riporre le chiavi dell’auto in una cassettiera presente all’esterno del suo ufficio .

Custodia del bene: un obbligo “consolidato”

Con l’ordinanza esaminata, pur ridefinendo significativamente l’area dei doveri propri del prestatore d’opera, la Suprema Corte, nel ribadire l’ampiezza e persistenza dell’obbligo di custodia del bene consegnato , afferma un principio espresso già in altre occasioni precedenti. Si può menzionare a tal proposito  la sentenza n. 20995 del 30/09/2009, secondo cui “…risponde di inadempimento all’obbligazione accessoria di adeguata custodia – in relazione alla responsabilità per furto in cantiere edilizio – ed é, pertanto, tenuto al risarcimento dei danni, l’appaltatore che non dimostri di avere adottato tutte le precauzioni che le circostanze suggerivano, senza che possa rilevare l’avvenuta cessazione del rapporto principale di appalto, atteso che l’obbligo di custodia è correlato alla detenzione dei beni affidati all’appaltatore e non all’attualità del rapporto di appalto, al quale esso sopravvive”.

Antonio Cimminiello

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