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Contratti di investimento, l’intermediario deve informare sul rischio di mancato rimborso e di default dell’emittente

Contratti di investimento ed esigenze di tutela dell’investitore

Nel corso degli ultimi decenni, i processi di despecializzazione operativa delle banche, l’apertura alla concorrenza nel settore bancario e l’innovazione finanziaria hanno reso più varie e complesse le scelte di investimento della clientela retail (quella non professionale).

Il legislatore e le Autorità di vigilanza hanno predisposto un apparato normativo volto a rafforzare la tutela degli investitori, obbligando gli intermediari a comportarsi in modo corretto e, soprattutto, a fornire al cliente le informazioni necessarie affinché la volontà del risparmiatore si formi liberamente e questi non compia scelte per lui compromettenti. Alla luce degli interessi tutelati, di rilievo costituzionale (art. 47 Cost.), la giurisprudenza interpreta restrittivamente le norme di tutela degli utenti di servizi bancari e finanziari, in particolar modo quelle relative agli obblighi informativi.

Contratti di investimento, ancora i tango bond…

La Cassazione (sent. 12544/17), recentemente, è stata chiamata a decidere sul ricorso di un investitore il quale lamentava la violazione degli obblighi di informazione precontrattuale da parte di un intermediario, che avevano condotto il ricorrente a effettuare un investimento altamente rischioso, che poi in effetti non aveva garantito nemmeno la restituzione del capitale (per un altro caso relativo ai bond argentini di cui ci siamo occupati clicca qui).

Contratti di investimento, i principi enunciati dalla Cassazione

In particolare, l’investitore sosteneva la violazione degli artt. 28, 29 e 31 del Regolamento Consob n. 11522/1998, vigente all’epoca dei fatti (oggi sostituito dal Regolamento n. 16190/2007 ). Secondo la Suprema Corte, l’obbligo di fornire all’investitore informazioni «adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio» va inteso nel senso che la condotta richiesta all’intermediario sia quella di rappresentare «in modo puntuale e compiuto le caratteristiche dell’operazione, con peculiare riguardo a rischi», così da rendere pienamente consapevole l’investitore.

In relazione a tali principi, a detta della Cassazione l’intermediario non ha dimostrato di aver adempiuto ai propri obblighi. Nello specifico, le informazioni fornite non erano idonee a raggiungere lo scopo perseguito dalla normativa: ci si era infatti fermati a una generica dichiarazione di inadeguatezza, senza toccare il tema connesso all’effettivo rimborso a scadenza dei titoli sottoscritti. Inoltre, l’investitore non era stato informato sui rischi dell’operazione, non adeguata al profilo di quest’ultimo (non essendo provata l’attitudine speculativa dell’investitore) e in particolare sulla concreta possibilità di default dell’emittente i titoli sottoscritti.

Dall’inadempimento degli obblighi derivanti dal Regolamento Consob, la Cassazione fa conseguire in via presuntiva il nesso di causalità tra l’inadempimento e il danno patito dal ricorrente. Per tali ragioni, la Suprema Corte accoglie il ricorso e rinvia alla Corte d’Appello, chiamata a fare applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità.

Alessandro Re

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