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Danno da perdita di chance, non è sufficiente la prova dei postumi invalidanti

Danno da perdita di chance: il danno c.d. da perdita di chance si configura come danno patrimoniale futuro, perciò diverso ed ulteriore rispetto al danno alla salute, a carattere invece non patrimoniale.

Danno da perdita di chance: il caso

Una ragazza, vittima di un incidente stradale in seguito al quale riportò delle lesioni cerebrali, convenne in giudizio il conducente della vettura che aveva impattato contro il motociclo nel quale ella si trovava.  Venne chiamato in causa anche il conducente del motociclo che la trasportava. Il Tribunale condannò il conducente del motociclo e la compagnia assicurativa al risarcimento danni in favore della ragazza. Le furono riconosciute delle somme a titolo di danno biologico, danno esistenziale e danno da perdita di chance. Le parti condannate al pagamento hanno proposto appello. La Corte d’appello ha confermato in parte la condanna di primo grado, escludendo gli importi liquidati a titolo di danno esistenziale e di danno da perdita di chance.

Danno da perdita di chance: cos’è

Il danno da perdita di possibilità è stato riconosciuto per la prima volta con la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 500 del 1999. Tale sentenza ha riconosciuto la risarcibilità non soltanto del danno ingiusto causato ai diritti soggettivi, ma anche quelle “legittime aspettative di natura patrimoniale, purché si tratti di legittime aspettative e non di aspettative semplici in tal senso”. Per chance si intende quella perdita attuale della possibilità di ottenere un futuro risultato utile, cioè una effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato vantaggio economico, qualificabile e quantificabile. Per “chance” non si intende una semplice aspettativa, ma una vera e propria probabilità statistica di conseguire un arricchimento, configurandosi la stessa come un’entità giuridicamente indipendente e, se provata, sicuramente liquidabile. L’onere della prova richiesta ai fini della liquidazione del danno è a carico del danneggiato, il quale deve poter dimostrare – sul piano civilistico, attraverso l’applicazione dell’assunto del “più probabile che non” – la sussistenza di un nesso causale tra il fatto lesivo accaduto e la probabile verificazione futura dell’evento utile.

Danno da perdita di chance: la decisione della Cassazione

Contro la decisione della Corte d’appello, la vittima dell’incidente ha proposto ricorso per cassazione. Nel caso in questione la ricorrente ha sostenuto che le chances che si assumono perse attengano alla sua futura attività lavorativa, a causa dei postumi permanenti della lesione della salute e, quindi, che le spettasse il riconoscimento del danno da perdita di chance. La Corte di Cassazione, con sentenza della terza sezione civile, n. 6488/2017, ha rigettato il ricorso. I giudici hanno richiamato la decisione di secondo grado che ha ritenuto la natura patrimoniale del danno «correlata alla perdita di una concreta opportunità di guadagno o del conseguimento di un determinato bene, a causa delle lesioni patite dalla danneggiata». Ha quindi affermato che la vittima avrebbe dovuto provare quantomeno il suo pregresso buon andamento scolastico al fine di dimostrare, sia pure in via presuntiva, «le concrete aspettative di effettiva positiva riuscita del percorso universitario» o, comunque, prospettive di inserimento «in ambiente professionale richiedente competenze intellettuali che le avrebbero consentito un lavoro maggiormente remunerativo rispetto a quello cui oggi potrebbe accedere». In proposito nessun documento era stato prodotto né alcun altra prova era stata fornita in merito sia al rendimento scolastico della ragazza sia alle effettive prospettive di lavoro future. La Cassazione richiama giurisprudenza precedente secondo la quale il diritto ad ottenere il risarcimento danno da perdita di chance “non è una mera aspettativa di fatto ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione”. Il danneggiato ha l’onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev’essere conseguenza immediata e diretta (Cass. n. 1752/2005).

Nel caso di specie, le chances che si assumono perdute attengono alla futura attività lavorativa del soggetto danneggiato a causa dei postumi permanenti della lesione della salute, il danno c.d. da perdita di chance si configura come danno patrimoniale futuro, perciò diverso ed ulteriore rispetto al danno alla salute, a carattere invece non patrimoniale. Pertanto, la sola dimostrazione dell’esistenza di postumi invalidanti non è sufficiente a far presumere anche la perdita della possibilità di futuri guadagni o di futuri maggiori guadagni, spettando al danneggiato l’onere di provare, anche presuntivamente, che il danno alla salute gli ha precluso l’accesso a situazioni di studio o di lavoro tali che, se realizzate, avrebbero fornito anche soltanto la possibilità di maggiori guadagni.

Livia Carnevale

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