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Debiti da gratta e vinci: serve l’amministrazione di sostegno

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, se si contrae un cospicuo debito a causa dell’acquisto smodato di gratta e vinci deve essere predisposta, nei confronti del debitore, l’amministrazione di sostegno

Il vizio da gioco si sa, è veramente pericoloso e può davvero sfociare in una vera propria patologia provocando non solo problemi psicologici e finanziari al diretto interessato, ma spesso, provocando gravi disagi alla famiglia che lo circonda.

Ormai siamo abituati ad accostare il debito da gioco alle “slot machine” e simili; in realtà il debito può essere contratto con l’acquisto di qualcosa che, bene o male, tutti noi almeno una volta abbiamo acquistato: il “gratta e vinci”.

Che fare, dunque, se questo vizietto porta ad accumulare un’ingente debito? La soluzione viene fornita dalla Suprema Corte di Cassazione, interpellata sul caso.

Debiti da gratta e vinci: il caso

Una signora contraeva un debito di oltre 34.000 euro nei confronti di un bar, di cui la metà della somma era dovuta a “gratta e vinci” non pagati.

Per continuare questa sua dannosa abitudine, aveva contratto debiti nei confronti della figlia per altri 40.000 euro, oltre a debiti condominiali. Inoltre, per far fronte ai suoi debiti, la donna aveva ceduto persino un quinto della pensione, che si aggirava intorno ai 1.600 euro.

La figlia, preoccupata per le spese folli, ricorreva in giudizio nei confronti della madre, chiedendo che venisse sottoposta ad amministrazione di sostegno; il Tribunale di Forlì, però, nonostante aveva riconosciuto la comprovata prodigalità della madre nello spendere e, seppur disponeva un provvedimento di inabilitazione, rigettava la domanda della ricorrente.

Convinta dell proprie ragioni, la figlia ricorreva dinnanzi alla Corte d’appello territorialmente competente; la Corte d’appello di Bologna, in accoglimento del ricorso, riformava la precedente decisione di inabilitazione della madre, escludendo la ricorrenza di una specifica malattia o infermità ma, a conferma della prodigalità della donna, riteneva necessaria, quale misura di protezione maggiormente adeguata alle esigenze della destinataria, la nomina di un amministratore di sostegno.

La madre, senza perdersi d’animo, impugnava la decisone della Corte d’Appello territoriale dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

Debiti da gratta e vinci: la decisone della Cassazione

Nell’ordinanza del 07 marzo 2018, n. 5492, prima sezione civile, la Suprema Corte di Cassazione confermava la decisione del giudice di seconde cure, disponendo l’amministrazione di sostegno in capo alla resistente.

La Suprema Corte, peraltro, chiariva cosa debba intendersi per prodigalità, specificando che il concetto non è necessariamente connesso con una specifica malattia o con un’infermità.

La prodigalità, infatti, intesa come comportamento abituale che si manifesta nella «larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare eccessivamente rispetto alle proprie condizioni socio-economiche e al valore oggettivamente attribuibile al denaro», configura una causa autonoma di inabilitazione ai sensi dell’art. 415, comma 2 c.c., «anche quando si traduca in atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purché sia ricollegabile a motivi futili».

Seguendo un orientamento consolidato, pertanto, la Suprema Corte ha previsto che: «può adottarsi la misura di protezione dell’amministrazione di sostegno, nell’interesse del beneficiario (interesse reale e concreto, inerente la persona e/o il suo patrimonio), anche in presenza dei presupposti di interdizione o di inabilitazione e dunque anche quando ricorra una condizione di prodigalità, come nel caso in esame».

Con questa sentenza, in conclusione, i giudici di Piazza Cavour, non hanno posto limiti alla libertà di spendere i propri guadagni, ma precisano che, in caso di prodigalità, ossia quando le cifre spese per futili motivi sono molto superiori alle proprie possibilità economiche, si ritiene necessario porre dei limiti chiedendo al giudice la nomina dell’Amministratore di sostegno, sia a tutela del consumatore deviato che dei familiari.

Maria Teresa La Sala

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