Shopping Cart

Demansionamento e pubblico impiego: vale l’equivalenza formale

Niente demansionamento se le nuove mansioni del pubblico dipendente rientrano nella medesima area professionale prevista dalla contrattazione collettiva. Vale quindi, in tema di mansioni, il concetto di «equivalenza formale», ancorato cioè ad una valutazione demandata ai contratti collettivi e non sindacabile da parte del giudice. Così la Cassazione con l’ordinanza n.  21261 del 13 settembre 2017 .

La felicità del pubblico impiego: mito o realtà?

«Io da grande voglio fare il posto fisso!», chi non ha sorriso sentendo queste parole pronunciate da un giovanissimo Checco nel film campione di incassi “Quo vado?”? Ma davvero il posto fisso è l’emblema della felicità e gli impiegati pubblici sono sempre sereni e sorridenti come nel film? Non sempre.

Di sicuro non lo è stato il dipendente di un Comune toscano, posto a capo dell’unità operativa segreteria, inquadrato nella categoria D4 del contratto collettivo nazionale comparto Regioni e Autonomie locali con mansioni di funzionario responsabile, il quale, in seguito alla soppressione di quell’unità da parte del Comune, veniva adibito a funzioni di responsabile di altre u.o..

Tale cambiamento, secondo il dipendente, aveva comportato un suo sostanziale demansionamento. Per questo motivo, il funzionario chiamava in causa il Comune chiedendo la reintegrazione nelle sue originarie mansioni, oltre al risarcimento del danno. Di avviso contrario l’ente locale convenuto in giudizio, il quale sosteneva che le mansioni assegnate al funzionario erano tutte riconducibili alla posizione D4 del contratto collettivo, per cui non poteva configurarsi alcuna dequalificazione professionale.

Demansionamento e pubblico impiego: si applica l’art. 52 del T.U. del pubblico impiego

I giudici di primo e secondo grado davano ragione al dipendente condannando il Comune alla reintegrazione e al risarcimento del danno. Tale giudizio viene ribaltato in Cassazione.

La Corte precisa che, nonostante per certi aspetti sia possibile ricondurre la disciplina del lavoro pubblico alle regole privatistiche, tuttavia vi sono delle peculiarità proprie del pubblico impiego in quanto esso è «condizionato da vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse e di compatibilità finanziaria generale».

A tal riguardo il legislatore ha definito la disciplina delle mansioni all’articolo 52 del Dlgs. 165 del 2001 (il c.d. testo unico sul pubblico impiego), sancendo il diritto del dipendente pubblico di essere adibito alle mansioni per quali è stato assunto, «o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi».  Tale disposizione normativa, assegna rilievo, per le esigenze di duttilità del servizio e di buon andamento della P.A., solo al criterio dell’equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, senza quindi che il giudice possa sindacare l’equivalenza in concreto della mansione.

Essendo la materia compiutamente disciplinata dalla norma in esame, come ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza, non trova applicazione l’art. 2103 del Codice civile, e, di conseguenza, la relativa elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale che mette in rilievo la tutela del c.d. bagaglio professionale del lavoratore.

L’equivalenza formale e lo svuotamento delle funzioni

Come sottolinea la Corte «la condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità specifica che il lavoratore possa avere acquisito in una precedente fase del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A».

La nozione di equivalenza in senso formale, comporta che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, siano esigibili; il principio è ribadito anche dal contratto collettivo nazionale comparto Regioni e Autonomie locali. Infatti all’art. 3, comma 2 del CCNL leggiamo che, «ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56 come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente l’equivalenti, sono esigibili, l’assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell’oggetto del contratto di lavoro».

E se la destinazione ad altre mansioni comportasse lo svuotamento sostanziale dell’attività lavorativa? La questione non è di poco conto. La Corte, rifacendosi ad un consolidato orientamento, precisa che queste ipotesi esulano dalla questione delle mansioni inferiori per rientrare nella diversa ipotesi della sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell’ambito del pubblico impiego.

Maria Rosaria Pensabene

 

Ultimi articoli

IL SALARIO MINIMO GARANTITO: TRA SPERANZE, UTOPIE E REALTÀ
AI Act. Rischi e prospettive sui diritti fondamentali.
Digitalizzazione e Rapporto di Lavoro: “Intelligenza artificiale: pregiudizi e opportunità”.
Le Delocalizzazioni nella Prospettiva Eurounitaria

Formazione Professionale per Avvocati
P.Iva: 07003550824

Privacy Policy | Cookie Policy

Partner