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Diritto di cronaca e i limiti che non bisogna superare

Su quali premesse poggia il diritto di cronaca?

Quando si valuta il “ diritto di cronaca ” bisogna calcolare le singole espressioni o l’articolo nel suo complesso? Una domanda sollevata ai giudici della Cassazione e che ha trovato una risposta nella sentenza n. 13552 del 2017. Per emettere un giudizio di merito la Corte ha analizzato la presunta offesa nascosta nel messaggio veicolato, Il diritto di cronaca, il contesto di riferimento e le conclusioni finali.

La presunta offesa nascosta nel messaggio veicolato

Tutto è iniziato quando, in un articolo pubblicato su una nota testata giornalistica del gruppo Espresso, è stato citato un sito internet di matrice antisemita. Il testo aveva come intento quello di informare e allertare il pubblico contro queste pagine. Tra le righe sono stati anche indicati i nomi degli “ideatori del sito” successivamente indagati dalla Polizia postale e dalla Digos di Pisa. Autori identificati come “leader” e “tutti legati a Forza Nuova”. A seguito del procedimento, però, è stato rilevato che i soggetti non fossero i “leader” dell’associazione bensì dei “meri attivisti”. Una differenza considerata di non poca importanza per l’associazione stessa.

Il collegamento non necessario tra Forza Nuova e il sito antisemita, infatti, non è stato gradito dai leader ufficiali dell’organizzazione. L’offesa è scaturita non per una particolare frase scritta dal giornalista quanto dal messaggio veicolato.

Il diritto di cronaca e il contesto di riferimento

Questo caso va analizzato non soltanto per l’esito avuto tra i due ricorrenti. La contestazione, infatti, deve essere considerata come uno spunto di riflessione dalle tinte che  sfumano dall’ambito giuridico fino a quello etico.

Dopo avere analizzato non soltanto l’articolo di giornale ma anche le sentenze precedenti, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato specificando che un articolo vada letto nella sua interezza. Gli “ideatori del  sito”, infatti, sono stati contestualmente definiti sia “leader” sia genericamente “legati” a Forza Nuova.

<<La Corte – si legge nella sentenza -, sopravvalutando il riferimento alla parola “leader”, non ha colto il messaggio dell’articolo (il cui testo è stato riprodotto nel ricorso) che era quello di informare il pubblico circa l’esistenza di un sito Internet antisemita ed il collegamento di esso con Forza Nuova, come evidenziato dalle parole usate nel testo dell’articolo, ove si legge che gli “ideatori del sito”, indagati da Polposta e Digos di Pisa, erano soggetti “tutti legati a Forza Nuova”, a prescindere dal ruolo, apicale o meno, da essi rivestito nell’associazione. Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, è irrilevante che gli indagati non fossero (in ipotesi) propriamente “leader” ma attivisti di Forza Nuova>>.

Le conclusioni finali

Nell’ambito della discussione è stato messo in evidenza che << la Corte di merito si è limitata a valutare l’offensività dello scritto giornalistico nella utilitaristica prospettiva propria dell’atto di citazione, assumendola in sostanza (ed erroneamente) come vincolante, sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni in esso contenute, mentre avrebbe dovuto valutarla in coerenza con i principi regolatori della materia, cioè mediante un’analisi complessiva del testo dell’articolo globalmente inteso (Cass. n. 18769/2013, n. 25157/2008), con riferimento non alle singole parole usate nel titolo e nel testo, ma alla portata sostanziale del suo messaggio>>.

L’attacco, secondo il parere del ricorrente, era da individuarsi nel termine “leader”. Dalla sentenza si legge che questa definizione <<non è in linea con i principi riguardanti la valutazione dell’offensività degli scritti giornalistici, in relazione all’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca, ed è sorretta da una motivazione apparente e perplessa per le ragioni espresse>>.

Marcella Sardo

 

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