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Epatite C contratta nel 1974, risarcimento di 360mila euro

Contrae l’epatite C nel 1974, risarcimento di 360mila euro

Maxi rimborso per una sessantaseienne lucana, che nell’ormai lontano 1974 contrasse il virus della Hcv.

La donna si sarebbe sottoposta ad alcuni interventi presso l’allora ospedale di Sant’Orsola, e avrebbe contratto l’Epatite C a seguito di trasfusione di sangue infetto.

La cifra per il risarcimento danni, dopo lunghi anni di peripezie legali, ammonta a 360mila euro.

La somma è stata stabilita dal giudice Daniele Martino della terza sezione civile del Tribunale di Bologna.

Sono stati condannati in primo grado il Ministero della Salute, la Gestione liquidatoria dell’ex Usl di Bologna e la Regione Emilia Romagna.

Si è giunti a chiamare in causa le compagnie assicurative Generali Italia Spa, Unipol Sai Spa e Vittoria Assicurazioni Spa.

Epatite C, il fatto

La donna avrebbe scoperto la malattia contratta molti anni dopo, nel luglio del 2010, dopo alcuni esami del sangue.

L’infezione risalirebbe al periodo in cui avrebbe subito interventi presso l’Ospedale di Bologna.  Era il 1974.

Si sarebbe, dunque, sottoposta a ben sessantanove trasfusioni di sangue e due esami endoscopici che avrebbero potuto contrarle il virus.

La donna è oggi affetta da cirrosi. Ha un’invalidità del 50 per cento che l’ha costretta a modificare tutte le abitudini di vita.

La c.t.u. ha dimostrato che, effettivamente, il sangue non fosse stato sottoposto a rigorosi controlli.

Epatite C, la Giurisprudenza

La Giurisprudenza si è espressa chiaramente per quanto concerne la responsabilità dell’ente ospedaliera.

Sarà cura del medico dimostrare di aver adempiuto correttamente la propria prestazione.

Esistono forme di responsabilità contrattuale che prescindono dall’accertamento della condotta negligente del medico e per questo fanno capo all’ente.

La Suprema Corte ha, infatti, stabilito che la responsabilità contrattuale, per l’inadempimento dell’obbligazione è direttamente riferibile all’ente.

Secondo l’articolo 2947 del c.c. il danno deve essere fatto valere dal giorno in cui si è verificato il fatto.

Molto spesso, però, è difficile accorgersi in tempo di un danno subito, com’è accaduto alla sessantaseienne.

Per questo si ritiene tale norma conciliabile con l’art. 2935 del c.c.

Secondo tale articolo “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.

Per questo sono respinte le obiezioni della Regione Emilia Romagna e della Gestione Liquidatoria Ex Usl.

La consapevolezza di aver contratto un virus non è riconducibile necessariamente a un danno subito.

Potrebbe passare del tempo prima che il paziente si accorga che la contrazione del virus sia collegabile a una negligenza dei medici.

Il virus, in realtà, può essere contratto da una serie di fattori: trasfusione, cure estetiche e anche odontoiatriche.

Per questo la Giurisprudenza si avvale del criterio della probabilità prevalente, in questo caso l’emotrasfusione.

sentenza Tribunale_Bologna_20064 (1)

Sabrina Arnesano

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