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Falso portiere, la notifica è nulla

Che succede quando l’ufficiale giudiziario deve notificare un atto e il destinatario non è in casa? 

Falso portiere, il caso

Un uomo aveva ricevuto una cartella esattoriale ma, non trovandosi in casa, l’ufficiale giudiziario aveva consegnato l’atto a una donna che affermava di essere la “portiera” dello stabile. La donna, in realtà, svolgeva mansioni di donna delle pulizie. L’atto conteneva il verbale di una contravvenzione redatto dalla Polizia Municipale di Roma. L’uomo ha proposto querela di falso per privare di idoneità la notifica della cartella esattoriale. Secondo l’art. 221 c.p.c., la querela di falso può essere proposta allo scopo di togliere a un documento la sua idoneità a far fede come prova di determinati rapporti.

Falso portiere, la notifica è valida?

L’articolo 139 del codice procedura civile, specifica che se l’atto non può essere consegnato direttamente all’interessato, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. In mancanza delle suddette persone, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. L’articolo 160 del codice procedura civile, specifica che la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta.

Falso portiere, la decisione della Cassazione

La notifica è, dunque, valida se fatta al portiere dello stabile che abbia un reale rapporto di lavoro con il condominio. Se il portiere svolge mansioni di fatto o “in nero”, oppure svolge altre mansioni, la notifica si considera nulla. Così ha chiarito la Corte di Cassazione, con sentenza 1197 del 18/01/2017. La Cassazione ha, però, precisato che la validità della notifica, in tale ipotesi, non deve essere contestata attraverso la querela di falso. Come già rilevato dalla Corte d’Appello di Roma, nel caso di specie, non vi è materia di querela di falso, giacché, in tema di notifica, la qualità di portiere di chi, come tale qualificatosi, riceve l’atto notificato dal pubblico ufficiale, non è assistita da fede privilegiata, ai sensi dell’articolo 2700 codice civile. Il destinatario dell’atto, che contesti la validità di tale notificazione, potrà fornire la prova contraria con qualsiasi mezzo.

Livia Carnevale

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