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Foto dei figli su Facebook: più limiti per i genitori

La moda della condivisione social sembra non conoscere fine. Al contrario, si alimenta giorno dopo giorno, talvolta con ripercussioni negative nella realtà. Il Tribunale di Mantova affronta il tema con riferimento alla pubblicazione di foto di figli su Facebook.

Una recente pronuncia del Tribunale di Mantova si è soffermata sulla delicata questione dei limiti alla condivisione sui social network di immagini con protagonisti i propri figli ad opera dei genitori.

La vicenda

Un padre si rivolge al tribunale lombardo al fine di ottenere la conclusione di una serie di condotte a suo dire diseducative e tenute dalla madre dei propri figli. In particolare, tra i comportamenti denunciati vi è la violazione di uno specifico obbligo che entrambi i genitori avevano concordato, e cioè il divieto di pubblicazione sui social network di foto raffiguranti i propri figli nonché la rimozione di quelle nel frattempo già pubblicate. Da qui, la richiesta di inibitoria immediata ai sensi dell’art. 337-QUINQUIES c.c.

La decisione del giudice: la pericolosità “intrinseca” della pubblicazione sui social

La Prima Sezione Civile del Tribunale di Mantova accoglie la richiesta avanzata dal genitore ricorrente, ma particolare interesse assumono le argomentazioni poste a sostegno di tale scelta. Il solo fatto dell’inserimento di numerose foto dei figli sui social network da parte della madre, secondo il ragionamento seguito dal Tribunale, è di per sé violazione di molteplici norme a tutela di variegati diritti. In primo luogo, un comportamento del genere andrebbe a ledere il rispetto della vita privata del fanciullo, andando infatti a costituire un’indebita interferenza in essa ai sensi tanto della Convenzione di New York del 1989 quanto dei più recenti atti di diritto derivato dell’Unione Europea.

Non mancano ripercussioni anche sul piano penale. A venire in rilievo in tali circostanze è “…la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate”, con possibili conseguenze negative, come ad esempio la creazione di materiale pedopornografico proprio attraverso l’utilizzo e la disponibilità di tali immagini. A ciò si aggiunga infine l’inevitabile pregiudizio arrecato alla riservatezza dei dati personali e all’immagine delle persone raffigurate.

Verso una tutela sempre più ampia

Ciò che risalta nel decreto adottato dal tribunale mantovano è la particolare qualificazione che viene data alla condotta di pubblicazione di foto di figli sui social. L’accoglimento della richiesta di inibitoria infatti non consegue automaticamente all’accertamento della semplice violazione di un obbligo al quale in precedenza i genitori avevano deciso comunemente di vincolarsi.

Il motivo è invece un altro: “…il pregiudizio per il minore– si legge nella decisione- è insito nella diffusione della sua immagine sui social network”. Si tratta quindi di un importante riconoscimento, dal quale del resto le corti di merito stanno ricavando sempre più negli ultimi tempi una tutela particolarmente rigida. In tal senso ad esempio si è posta l’ordinanza del 23 Dicembre 2017 del Tribunale di Roma, la quale per un caso analogo- ribadendo la natura di dato personale per la fotografia e riscontrando nel caso di specie l’assenza di autorizzazione alla sua diffusione da parte dell’interessato- è andata ben oltre la semplice imposizione di un ordine di rimozione, disponendo altresì a favore del figlio il pagamento a carico dei genitori di una sanzione pecuniaria pari a circa 10000 Euro.

Antonio Cimminiello

 

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