Shopping Cart

E’ illegittima la negoziazione assistita.

E’ illegittima la negoziazione assistita.

In seguito al duro attacco da parte della Comunità europea alla mediazione obbligatoria con la necessaria presenza dell’avvocato che ha avuto non poche ripercussioni dal punto di vista processuale, ora è il turno della negoziazione assistita che, secondo il Tribunale di Verona con la sentenza del 27 febbraio 2018, va disapplicata perché in contrasto con la normativa dell’Unione Europea.

Il contrasto con i principi dell’UE.

Il motivo è più semplice di quanto si possa pensare: la condizione di procedibilità per determinate cause, come quelle relative al recupero crediti fino a 50 mila euro ed il risarcimento da incidenti stradali, contrasta con la carta dei diritti fondamentali dell’unione europea. Quest’ultima, infatti, in un articolo dedicato al «Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale» stabilisce che “Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo”. In effetti la norma in questione stabilisce che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge e che a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

La parte motiva della sentenza

Per il giudice veneto, invece, non può non tenersi conto del fatto che, con sentenza del 14 giugno 2017, la Corte di giustizia UE ha ritenuto che i mezzi di risoluzione alternativa delle liti (cosiddetti ADR) obbligatori, non possono ritenersi compatibili con il principio comunitario della tutela giurisdizionale effettiva quando, tra le altre cose, generano costi ingenti per le parti. Cosa che succede, appunto, secondo la decisione in commento, nel caso della negoziazione assistita non potendo quest’ultima prescindere dall’intervento di un difensore.
Oltretutto, al fine di escludere la rilevanza di tale profilo, non può neanche obiettarsi che i costi per l’assistenza difensiva possono poi essere recuperati dalla parte vittoriosa nel giudizio eventualmente instaurato dopo la negoziazione o in virtù di una transazione raggiunta con la controparte “poiché tali esiti sono incerti sia nell’an che nel quantum, mentre ciò che la Corte di giustizia ha inteso evitare, è che ciascuna delle parti che partecipano alla procedura di Adr debba sostenere un onere economico immediato, o meglio sia gravata dalla relativa obbligazione”.
Insomma procedure errate e dilatorie la cui presa di coscienza della relativa mancanza di efficacia la si maschera sotto il malcostume dell’abbattimento dei costi della giustizia (e che c’entrano gli avvocati?), o c’è davvero la tutela dei cittadini meno abbienti? La questione è di incerta interpretazione.

Mariano Fergola

Ultimi articoli

I LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEL DIALOGO DELLE ALTE CORTI
I LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEL DIALOGO DELLE ALTE CORTI
IL SALARIO MINIMO GARANTITO: TRA SPERANZE, UTOPIE E REALTÀ
AI Act. Rischi e prospettive sui diritti fondamentali.

Formazione Professionale per Avvocati
P.Iva: 07003550824

Privacy Policy | Cookie Policy

Partner