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Incidente e stato di ebbrezza: il passeggero consapevole ha diritto al risarcimento

La Suprema Corte, con una recentissima sentenza, si è espressa sul diritto del passeggero vittima di incidente stradale ma consapevole dello stato di ubriachezza in cui versa il conducente.

A tutti sarà capitato di passare una serata in libertà con gli amici, dove magari si è bevuto un bicchiere di troppo; alla fine della serata, decidiamo di accettare il passaggio da un amico che, durante la serata, ha “alzato troppo il gomito”, bevendo oltre i limiti consentiti dalla legge per mettersi alla guida.

Il nostro è certo un comportamento discutibile: accettare il rischio di un possibile incidente stradale, pur consapevoli dello stato di alterazione alcolica del guidatore, è sicuramente poco prudente. Ma se il conducente è brillo e il passeggero è consapevole di ciò sin da quando è salito sulla sua auto, in caso di incidente stradale quest’ultimo può ottenere comunque il risarcimento del danno?

Sul punto è stato chiamata ad esprimersi al Suprema Corte di Cassazione. Ma vediamo nel dettaglio.

Risarcimento del passeggero consapevole dello stato di ebbrezza del conducente: il caso

A seguito di un sinistro stradale avvenuto nel marzo 2004, in cui un’auto superava la propria corsia di marcia andando a scontrarsi con un’altra auto proveniente in senso opposto e procurando il decesso dei due occupanti, il Tribunale di Vasto, con sentenza del 4 aprile 2013, accoglieva la domanda del risarcimento richiesto dai congiunti delle vittime.ubriaco

I due sopravvissuti, proponevano appello dinnanzi alla Corte d’Appello dell’Aquila che, con sentenza n. 914/2014, accoglieva solo parzialmente l’appello proposto, in merito all’erronea applicazione di interessi e rivalutazione al danno patrimoniale da spese funerarie che erano stati condannati a risarcire alle loro controparti, per il resto confermando.

Convinti delle proprie ragioni, proponevano ricorso dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione sulla base di sei motivi; primo fra tutti la poca lucidità del guidatore defunto, dato che sarebbero stati provati la sua ebbrezza alcolica e il suo procedere non tenendo il margine destro della corsia, bensì ponendosi verso il centro della carreggiata e omettendo l’attuazione di una qualunque manovra di emergenza volta ad evitare l’impatto. Sarebbe stata, dunque, integrata la fattispecie di cui agli articoli 1227 e 2056 c.c. .

Inoltre, i ricorrenti ritenevano che il trasportato, accettando di salire in auto con il conducente in evidente ed accertato stato di ebbrezza, si porrebbe in connessione causale con l’evento dannoso, avendo tenuto una condotta attiva (e non omissiva) tale da comportare una riduzione del quantum risarcitorio ai sensi dell’art. 1227 c.c. .

Ma cosa avrà deciso la Corte di Cassazione?

Risarcimento del passeggero consapevole dello stato di ebbrezza del conducente: la decisione della Suprema Corte

La terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1295, pubblicata il 19 gennaio 2017, si è espressa ritenendo che il passeggero ha diritto al risarcimento anche se accetta il passaggio da un conducente ubriaco.

I Giudici di Piazza Cavour, ritengono che «Il fatto colposo posto in essere dal danneggiato, per assumere rilievo ai fini dell’articolo 1227, primo comma, c.c., deve connettersi causalmente all’evento dannoso, non potendo quest’ultimo essere pretermesso nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante, e non potendosi pertanto connettere direttamente la condotta colposa del danneggiato con il danno da lui patito».

Non c’è, infatti, in tali casi un «concorso di colpa» del terzo trasportato, il quale, certo, non ha alcuna responsabilità nel sinistro stradale, anche se l’evento si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente brillo: infatti secondo la Corte « non occorre che il suo contributo eziologico si attui mediante una condotta colposa attiva, ben potendo realizzarsi anche con una condotta colposa omissiva (come, appunto, è stato più volte riconosciuto nei casi di omesso allacciamento delle cinture di sicurezza da parte del trasportato su una vettura). Rimane però sempre necessario secernere la condotta colposa eziologicamente incidente dalla condotta che, a prescindere dall’elemento soggettivo che la pervade, non si inserisce nella serie causale».

Pertanto, l’indennizzo non può essere ridotto in ragione dell’imprudenza del passeggero e del rischio che questi ha consapevolmente accettato. Il concorso di colpa previsto dal codice civile si può applicare soltanto in caso di cooperazione attiva nel fatto colposo del danneggiante.

Tale decisione è una svolta anche per Corte di Cassazione: solo qualche anno fa, infatti, la stessa Suprema Corte affermava l’esatto contrario, ossia che «l’esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell’evento, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c. c., e, a livello costituzionale, risponde al principio di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost. avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi (riferibili, nella specie, all’ambito della circolazione stradale) secondo una finalità comune di prevenzione, nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti» (Cass. Civ., Sez. III, Sent. 26 maggio 2014, n. 11698).

Nel caso in esame, pertanto, i giudici hanno ritenuto che la piena responsabilità del sinistro fosse da attribuire ai ricorrenti, non sussistendo alcuna responsabilità ne in capo al conducente in stato di ebbrezza dell’altra auto coinvolta ne, tantomeno, al passeggero che non ha avuto alcun ruolo nell’evento.

Pertanto, cari lettori, oltre a stare attenti allo stato di chi si mette alla guida, bisogna prestare molta attenzione anche a chi incontrate durante il tragitto.

Maria Teresa La sala

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