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Incidente stradale con vettura antagonista sconosciuta: chi paga i danni al passeggero?

Il conducente dell’autovettura non può ottenere il risarcimento dei danni se è colpevole del sinistro, a meno che la polizza assicurativa non lo copra specificamente. Potrà ottenerlo, invece, qualora riesca a dimostrare che la colpa dell’incidente è imputabile all’altro automobilista. Ma cosa accade al passeggero della vettura incidentata?

La Cassazione con la sentenza 16477 del 2017 ha ammesso il risarcimento per il passeggero di un veicolo che riporta danni a seguito di un incidente, anche laddove il sinistro sia provocato da un altro veicolo che rimane sconosciuto, non coperto da assicurazione e non identificato.

Il passeggero può chiedere i danni all’assicurazione del conducente dell’autovettura anche se si scontra con un veicolo non assicurato.

Secondo l’interpretazione della Corte il passeggero infortunato all’interno dell’auto incidentata  ha sempre diritto a chiedere il risarcimento all’assicurazione della vettura su cui è trasportato anche se la causa dell’incidente è dipesa da una cattiva condotta del proprio conducente o se l’auto colpevole non è assicurata. In tale ultimo caso i danni potranno essere richiesti al Fondo Garanzia Vittime della Strada.

La vicenda processuale

Nel caso di specie si trattava di danni riportati, a seguito dello scontro con un altro veicolo rimasto sconosciuto, da un uomo passeggero della propria autovettura che al momento dell’incidente veniva condotta dalla sorella. La società assicurativa chiamata in giudizio per il risarcimento R.C.A adiva in causa, a sua volta, la società assicuratrice designata dal Fondo di garanzia vittime della strada,  perché fosse quest’ultima ad essere condannata a risarcire i danni subìti dall’attore.

Dal medesimo sinistro anche la sorella dell’attore aveva subìto dei danni introducendo una causa autonoma nei confronti della compagnia assicurativa e chiedendo di essere risarcita dei danni alla persona riportati a seguito dello scontro con il veicolo rimasto sconosciuto. Nel primo grado di giudizio veniva accertava una corresponsabilità della sorella nella realizzazione dell’incidente e la compagnia assicuratrice veniva condannata a risarcire tutti i danni subìti dal trasportato. In appello, però, la compagnia assicurativa che garantiva il conducente riusciva ad ottenere sentenza di accoglimento grazie alla tutela predisposta dall’art. 141 codice delle assicurazioni è fruibile solo in presenza di due veicoli, tutti dotati di assicurazione privata. A questo punto, entrambi i danneggiati ricorrevano in Cassazione.

Secondo la Cassazione il terzo trasportato deve dimostrare il fatto storico.

La  Corte di Cassazione precisa che l’art. 141 attribuisce al terzo trasportato, considerato soggetto debole, la facoltà di esercitare un’azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice del vettore sulla base della semplice allegazione e dimostrazione del fatto storico, nel caso di specie lo scontro ed il trasporto, prescindendo dall’accertamento delle responsabilità del vettore e del conducente del veicolo antagonista, salvo il caso fortuito. Ovviamente, la Suprema Corte ribadisce che questa è una possibilità che si aggiunge e che non fa venir meno la facoltà di far valere i propri diritti nei confronti dell’autore del fatto dannoso e del responsabile civile.

I dubbi interpretativi provocati dalla norma dell’art. 141 del codice delle assicurazioni

I dubbi interpretativi provocati dalla norma dell’art. 141 del codice delle assicurazioni hanno condotto la Suprema Corte a preferire un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, in cui, per la legittimazione a esercitare l’azione diretta, si prescinde dalla ripartizione delle responsabilità tra i conducenti dei veicoli, e, a monte, dalla stessa identificazione del secondo veicolo e del  responsabile civile.

A ben vedere, la formula normativa presuppone la sussistenza di un sinistro e di un danno subìto dal terzo trasportato che non sia dovuto a caso fortuito. Ma non esige che lo stesso si sia verificato a seguito di uno scontro tra due o più automezzi. Presa in considerazione questa lettura, la necessità che esista un secondo veicolo assicurato non rileva.

Pertanto, va enunciato il principio di diritto secondo cui “La persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell’assicuratore del vettore, ai sensi dell’art. 141 cod. ass. anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato”.

Rosalba Lo Buglio

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