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La cagnolina Minù venduta all’asta: scoppia la polemica!

La cagnolina Minù, una barboncina toy di 8 anni, è stata venduta all’asta del Tribunale di Pisa per 300€. Non è un animale d’affezione, è un animale di allevamento.

Quando un debitore subisce una procedura esecutiva, sa a cosa andrà incontro: saranno pignorati i beni di sua proprietà per essere poi rivenduti al fine di sanare i debiti contratti; ma è legittimo pignorare una cagnolina e venderla all’asta?

Per il Tribunale di Pisa sì. Ed è stata proprio questa la vicenda che ha coinvolto la piccola Minù. La cagnolina, una barboncina toy di 8 anni, dotata di microchip e di certificato Enci, è stata battuta all’asta insieme ad altri beni “mobili” come una macchina, divani, sedie con il prezzo base d’asta di 200€. Dopo diversi rilanci, è stata aggiudicata ad una ragazza di Pietrasanta per 300€.

La vicenda giudiziaria si è rivelata da subito come una delle più complesse e strane nel panorama giuridico italiano. E’ la prima volta, infatti, che in Italia viene autorizzato il pignoramento – e conseguente vendita all’asta – di un animale d’affezione. Non sono mancate le polemiche da parte delle associazioni animaliste che ravvisano in tale attività una chiara e palese violazione dei diritti degli animali: vendere un cagnolino all’asta significa considerarlo una cosa, un oggetto, non dotato di una sua sensibilità; significa strapparlo dal suo ambiente naturale, dalla sua famiglia che lo ha accudito per 8 anni provocandogli un danno che integra gli estremi del maltrattamento psicologo dell’animale. Ma significa, soprattutto, non tenere conto dell’evolversi della giurisprudenza in materia di tutela degli animali.

La cagnolina Minù all'asta
La cagnolina Minù all’asta

IL CONTRASTO LEGISLATIVO E LA SUA SOLUZIONE. Per comprendere la scelta operata, è necessaria muoversi nel campo delle norme che disciplinano la materia esecutiva. Ai sensi dell’art. 514 c.p.c. si prevede che alcuni beni “mobili” non possono essere assolutamente oggetto di pignoramento. Tra questi, i commi 6-bis e 6-ter prevedono espressamente il divieto di pignorare “gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali; gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli“. La norma, quindi, avrebbe vietato all’Istituto vendite giudiziarie di Pisa di mettere all’asta la barboncina Minù poiché un cagnolino, per comune definizione, rientra nell’alveo degli animali d’affezione: la norma considera il rapporto d’affezione che si instaura tra il padrone e l’animale più importante rispetto alla sua qualificazione come “cosa”.

Ma perché, quindi, a Pisa è stata ammessa la vendita della cagnolina Minù? Secondo i Giudici, tutto è dipeso dalla “provenienza dell’animale“; la cagnolina Minù, a differenza di altri animali d’affezione, proveniva da un allevamento dove era cresciuta e tenuta solo per fini produttivi. Configurando così l’animale, quindi, è stato possibile pignorarla e venderla all’asta: era un mezzo di produttività.

Questa interpretazione, tuttavia, non ha convinto gli amanti degli amici a 4 zampe: anche se Minù proveniva da un allevamento, stava comunque da 8 anni con la sua famiglia originaria, viveva nel suo habitat e riabituarsi ad una nuova famiglia per lei non sarà facile. e, soprattutto, così facendo, l’animale viene valutato come una res e non come un soggetto da tutelare in quanto più debole.

Non possiamo sapere se Minù starà meglio o peggio con i nuovi padroni, non possiamo leggere nel suo cuore per sapere se la sua vecchia vita e le sue abitudini le mancheranno ma una cosa con certezza la possiamo dire: il caso di Pisa si incardina come l’unico in materia di pignorabilità di animali tipicamente considerati di affezione. A differenza di paesi come il Regno Unito o la Cina – dove l’animale è considerato principalmente come una res e, quindi, il suo pignoramento è ammesso soprattutto per animali di razza che hanno un rilevante valore economico – in Italia, la questione è ancora molto dibattuta. Non esiste una corretta qualificazione giuridica dell’animale d’affezione. In alcuni casi e con alcuni interventi legislativi europei si è assistito all’accoglimento della teoria dell’essere senziente per cui l’animale è dotato di una personalità, di una sensibilità e di una coscienza tale da definirlo come “essere senziente”; in altri, invece, l’animale viene visto ancora come una res, un oggetto mobile e trattatoin quanto tale.

Rosa d’Aniello

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