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La morte del coniuge fa cessare il giudizio sull’assegno divorzile

L’importanza di un mantenimento economico dopo il “fallimento” di un matrimonio è fuori dubbio, ma non può essere tale da “ripercuotersi” su soggetti diversi dagli ex coniugi, come ribadito da una recente pronuncia della Cassazione.

 

Con la sentenza 4092/2018 la Corte di Cassazione sembra decidersi nel senso della non trasmissibilità agli eredi di quell’obbligazione specifica rappresentata dall’assegno divorzile.

 

La vicenda: il “caso Pino Daniele”

L’occasione questa volta è data da una vicenda familiare che ha coinvolto il noto cantante Pino Daniele e la sua ex- moglie Dorina Giangrande. Con pronuncia del 1999 il Tribunale di Latina decretava lo scioglimento del loro matrimonio. Ad essa faceva seguito altra sentenza dello stesso Tribunale nel 2011, la quale imponeva, a carico del cantautore ed in favore della donna, la corresponsione di un assegno annuo di 75.000 Euro, ritenendo però cessato l’obbligo di mantenimento dei figli. Tali statuizioni venivano confermate nel 2014 dalla Corte d’Appello di Roma, nonostante le doglianze prospettate da ambo gli ex-coniugi (in particolare ci si doleva di un decremento dei proventi dell’attività artistica e della condizione di non autosufficienza che avrebbe riguardato ancora una delle figlie della coppia).

L’artista di “Napul’è” propone così ricorso per Cassazione contro la decisione di secondo grado. Nel ricorso si denuncia essenzialmente la scarsa considerazione nei precedenti gradi di giudizio dell’effettivo tenore di vita tenuto durante il matrimonio nonché delle condizioni economiche successive riguardanti il Daniele (influenzate dal peggioramento delle sue condizioni di salute e dalla formazione di un nuovo nucleo familiare). Non manca il controricorso della signora Giangrande, con cui si contesta parimenti la determinazione dell’entità dell’assegno divorzile. La diatriba legale viene però caratterizzata dalla morte di Pino Daniele ad inizio 2015: il triste avvenimento spinge la difesa dell’indimenticato artista a chiedere la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, e quindi l’estinzione del giudizio.

Quale rilievo assume la morte di uno dei coniugi?

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione accoglie la richiesta della difesa dell’artista. Nella sentenza 4092/2018 si prende atto del contrasto giurisprudenziale in materia , e cioè circa la sorte del giudizio di separazione o divorzio ove intervenga medio tempore la morte di uno dei coniugi “interessati”.

A fronte infatti di un primo e più risalente orientamento pretorio- secondo il quale, in ordine al diritto al mantenimento  ex art. 447 c.c., “…la morte del soggetto obbligato, avvenuta nelle more del giudizio, non determina la cessazione della materia del contendere, permanendo l’interesse della parte richiedente l’assegno al credito avente ad oggetto le rate scadute anteriormente alla data del decesso, credito che risulterebbe trasmissibile nei confronti degli eredi”– se ne è formato di recente un altro opposto, per il quale la morte di uno dei coniugi è un evento che “…non solo deve considerarsi preclusivo della dichiarazione di separazione e di divorzio ma ha anche l’effetto di travolgere ogni pronuncia accessoria alla separazione e al divorzio emessa in precedenza e non ancora passata in giudicato”.

Interviene la Corte: la “personalità” dell’obbligazione divorzile

La Suprema Corte in tale occasione aderisce a tale ultimo orientamento, concentrandosi tra l’altro sulla natura dell’obbligazione in parola e sull’inderogabilità delle sue caratteristiche. ” L’obbligo di contribuire al mantenimento dell’ex coniuge – si legge nella sentenza – è personalissimo e non trasmissibile proprio perchè si tratta di una posizione debitoria inscindibilmente legata a uno status personale e che conserva questa connotazione personalissima perchè può essere accertata solo in relazione all’esistenza della persona cui lo status personale si riferisce. Ciò comporta che, per un verso, deve ritenersi improseguibile, nei confronti degli eredi del coniuge, l’azione intrapresa per il riconoscimento del diritto all’assegno divorzile, e, per altro verso, comporta che gli eredi del coniuge obbligato non possono subentrare nella sua posizione processuale al fine di far accertare la insussistenza del suo obbligo di contribuire al mantenimento e di ottenere la restituzione delle somme versate sulla base di provvedimenti interinali o non definitivi”.

Assegno divorzile: tra novità normative e “colpi di scena” giudiziari

Non vi è dubbio che negli ultimi tempi l’argomento “mantenimento familiare” sia uno tra i più dibattuti, dagli scranni del Parlamento fino alle aule dei tribunali. La recente introduzione dell’art. 570-BIS all’interno del Codice Penale (la nuova norma è entrata in vigore il 6 Aprile scorso) sembra aver rafforzato ed inasprito la tutela penale in caso di violazione degli obblighi economici derivanti da separazione o divorzio. E’ parimenti recente la richiesta del Procuratore Generale presso la Cassazione Matera, indirizzata alle Sezioni Unite e preordinata ad ottenere il “ripristino” del criterio del tenore di vita per la determinazione dell’entità dell’assegno divorzile, criterio questo che sembrava essere stato messo in disparte con la sentenza “Grilli” n. 11504/2017 (sostituito dal parametro della “autosufficienza economica dell’ex-coniuge”). Insomma, una materia in continuo divenire.

 

Antonio Cimminiello

 

 

 

 

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