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L’adozione e il suo mondo: la riforma dello stepchild adoption

Il mondo dell’adozione si è evoluto: le nuove forme familiari, hanno portato alla discussione relativa all’istituto della stepchild adoption

Il passare del tempo porta con se cambiamento, innovazione sia a livello di conoscenza che a livello dei rapporti umani; non da molto tempo, infatti, l’idea di famiglia tradizionale composta da madre, padre e figlio/figli risulta obsoleta.

Ad oggi, esistono diverse tipologie di famiglia: dalla famiglia monoparentale, alla famiglia allargata alle famiglie composte da due mamme o da due papà.

Proprio in relazione a queste nuove forme di famiglia, nel nostro ordinamento si prevedeva l’introduzione dell’istituto della stepchild adoption, per il quale il nuovo compagno del padre o la nuova compagna della madre avrebbe potuto adottarne i figli.

La stepchild adoption: la L. 76/2016

Con la L. 76/2016, viene garantito, alle coppie dello stesso sesso, il diritto di ottenere il riconoscimento solenne e formale dell’unione e uno status analogo a quello coniugale.

In materia di stepchild adoption, però, testo definitivamente approvato non prevede più la possibilità che il partner possa adottare il figlio dell’altro secondo quando disposto per il coniuge nell’art. 44, lett. b), della legge sull’adozione n. 184/1983.

stepchild adoption1La disciplina definitivamente approvata, è tutta racchiusa nell’art.1 comma 20 L. 76/2016 il quale, in termini generali, sancisce l’applicabilità alle unioni civili di tutte le disposizioni «che si riferiscono al matrimonio o che contengono le parole “coniuge” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi o nei contratti collettivi».

Con specifico riferimento all’adozione, lo stesso comma 20 dispone inoltre che «resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti».

È dunque escluso che l’adozione, legittimante riservata ai coniugi, possa essere disposta a favore di coppie unite civilmente; nemmeno in relazione alle adozioni in casi particolari, previste dall’art. 44 lett. b), l. 184/1983, in merito all’adozione da parte del coniuge del figlio dell’altro.

La stepchild adoption: il punto di vista della Consulta

La Consulta, non poteva rimanere indifferente all’argomento, essedo strettamente connesso alla sfera della formazione individuale dell’individuo: infatti, chiarendo che «l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, è una formazione sociale rilevante ai sensi dell’articolo 2 Cost» cui, dunque, «spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri».

Conseguentemente anche una coppia omosessuale convivente con una stabile relazione di fatto rientrerebbe nella nozione di “vita familiare”, proprio come vi rientrerebbe la relazione di una coppia eterosessuale nella stessa situazione.

Ma non può non considerarsi la inequivoca previsione contenuta nell’art 29 comma 1 Cost., che non si basa solo sulla famiglia, ma anche, e soprattutto, sul matrimonio: infatti, nello stabilire che «la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società fondata sul matrimonio», l’articolo in questione presuppone la nozione di matrimonio definita dal codice, come unione tra persone di sesso diverso.

La stepchild adoption: l’art. 44 L. 184/1983 e le decisioni della Cassazione

Nonostante la rigida interpretazione dell’istituto da parte della Consulta e i limiti posti dal legislatore, la stepchild adoption trova uno spiraglio di luce nelle pronunce emesse dalla Suprema Corte di Cassazione, che si è sempre espressa favorevolmente all’applicazione della nuova forma di adozione.

Un primo via libera della Suprema Corte all’adozione del figlio del partner nelle coppie omosessuali, si ravvisa nella sentenza n. 12962 del 2016 in quanto si è pronunciata sull’adozione in casi particolari prevista dall’art. 44 della legge 184 del 1983.

La prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, respingeva il ricorso del procuratore generale confermando la sentenza della Corte di Appello di Roma, con la quale veniva accolta la domanda di adozione di una minore (nata in Spagna con una procedura di procreazione medicalmente assistita eterologa) proposta dalla partner della madre, con lei convivente in modo stabile.

I giudici della Suprema Corte, nel confermare l’adozione della coppia di donne omosessuali, hanno affermato che questa «non determina in astratto un conflitto di interessi tra genitore biologico e il minore adottato, ma richiede che l’eventuale conflitto sia accertato in concreto dal giudice». Secondo la Cassazione, inoltre, questa adozione «prescinde da un preesistente stato di abbandono del minore e può essere ammessa sempreché, alla luce di una rigorosa indagine di fatto svolta dal giudice, realizzi effettivamente il preminente interesse del minore».stepchild adoption3

La Corte non ha quindi creato un nuovo diritto ma ha offerto copertura giuridica a una situazione preesistente, dove un primo via libero era stato dato dal Tribunale per i minorenni di Roma nel 2014, poi confermato l’anno dopo dalla Corte di Appello, accogliendo la richiesta di adozione di una bambina da parte della compagna della madre biologica, rendendo così “giuridica” una relazione di genitorialità sociale di fatto già instauratasi da diversi anni.

Ma la Corte non si è fermata qui: sempre più richieste di adozione dal compagno omosessuale del genitore biologico del bambino vengono accolte, fino a giungere all’apertura delle adozioni a genitori single (come è accaduto nei giorni scorsi, con il riconoscimento da parte del tribunale di Napoli, all’adozione da parte di una donna single di un bambino Bielorusso dell’età di 11 anni).

La stepchild adoption, dunque, pur non essendo formalmente entrata nel nostro ordinamento, dalla porta principale con la legge delle unioni civili, è entrata comunque dalla finestra attraverso le sentenze dei giudici.

Maria Teresa La Sala

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